Tirrenia, la Corte dell’Ue contesta gli aiuti di Stato

atirrenia5.jpgLe sovvenzioni di cui ha beneficiato Tirrenia dal 1976 al 1980 “non ricoprono i presupposti necessari per non essere considerate aiuti di Stato”. E’ quanto indica la Corte di Giustizia europea, che nella sentenza di oggi sul caso di Tirrenia ricorda che “un intervento statale non costituisce un aiuto di Stato qualora esso rappresenti la compensazione corrispondente alla contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, di modo che tali imprese non traggono, in realta’, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale piu’ favorevole rispetto alle imprese concorrenti. Tuttavia, a tal fine, devono ricorrere taluni presupposti. In particolare, l’impresa beneficiaria di una tale compensazione deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente e la compensazione non puo’ eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico”.

Tuttavia, per quanto riguarda Tirrenia, la Corte sottolinea che le convenzioni relativi a “obblighi riguardanti i collegamenti da garantire” sono state stipulate “solo nel mese di luglio 1991. Ne risulta che durante tutto il periodo che va dal 1976 al 1990, le sovvenzioni sono state versate senza che fossero chiaramente definiti gli obblighi di servizio pubblico posti a carico delle imprese beneficiarie, senza che fossero previamente stabiliti, in modo obiettivo e trasparente, i parametri sulla base dei quali era calcolata la compensazione di tali obblighi, e senza garantire che tale compensazione non eccedesse quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi suddetti. Le convenzioni non ricoprivano dunque nessuno dei presupposti necessari affinche’ una compensazione per l’adempimento di obblighi di servizio pubblico possa sottrarsi, a motivo dell’assenza di un vantaggio concesso all’impresa interessata, alla qualifica di aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione”.

Inoltre, la Corte rileva che “non puo’ escludersi che Tirrenia fosse in concorrenza con imprese di altri Stati membri sulle linee interne, cosa che spetta al giudice di rinvio verificare. D’altro canto, non si puo’ neppure escludere che la Tirrenia si trovasse in una situazione di concorrenza con tali imprese su linee internazionali e che, mancando una contabilita’ separata per le sue diverse attivita’, vi sia stato un rischio che gli introiti ricavati dalla sua attivita’ di cabotaggio beneficiante delle sovvenzioni siano stati utilizzati a vantaggio di attivita’ da essa svolte sulle dette linee internazionali, cosa che spetta, del pari, al giudice del rinvio verificare”. Spettera’ ora al giudice di rinvio determinare se Tirrenia era in concorrenza con imprese di altri Stati membri e se, pertanto, tali sovvenzioni costituivano aiuti di Stato che incidevano sugli scambi tra Stati membri.

Tirrenia, la Corte dell’Ue contesta gli aiuti di Statoultima modifica: 2010-06-10T17:55:26+02:00da leonedilipari
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