Eolie&Ordini di demolizione

Egregio Direttore,
 
aziinoavvocato.jpgho recentemente avuto modo di leggere la convenzione intercorsa tra la Procura Generale della Repubblica di Messina e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G., da una parte, ed il Comune di Lipari, dall’altra parte, relativa alla esecuzione degli ordini di demolizione emessi dalla Autorità Giudiziaria e/o dal Comune di Lipari relativamente a costruzioni abusive.
Quel che mi ha meravigliato è stato il rilevare come, nello stabilire le priorità nelle esecuzioni, demolire cioè l’uno o l’altro manufatto illegittimo, sia sia tenuto conto di una serie di criteri che, di fatto, premianoalcuni. Mi spiego.
 
L’ordine di demolizione emesso dalla Autorità Municipale, è sanzione amministrativa, al pari dell’ ordine emesso dalla Autorità Giudiziaria ove lo stesso risulta comminato quale sanzione accessoria. Orbene, tutte queste sanzioni sono soggette a prescrizione. Anche se qualificate come “pene” comminate da una sentenza di condanna, parimenti soggiacciono al regime prescrizionale di cui agli articoli 172 e 173 del Codice Penale se non anche all’ordinario regime prescrizionale delle sanzioni amministrative.
 
I criteri adottati nella convenzione predetta non tengono in alcun conto tale dato, quello appunto della prescrizione. Con la conseguenza che vi sono manufatti che non potranno mai esser demoliti con gioia dei rispettivi proprietari. P.S. Signori “demolendi”, accertatevi che l’esecuzione dell’ ordine di demiilizione avvenga entro, e non oltre, i termini di legge.
 
Avvocato Alfio Ziino)
Eolie&Ordini di demolizioneultima modifica: 2012-08-20T14:58:00+02:00da leonedilipari
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