Lipari, gli avvocati Orto e Omero inseriti nella Corte Arbitrale Europea

gorto1.JPGEOMERO.JPGIn occasione di una simpatica cena-incontro in un noto locale messinese, si è discusso della Riforma del processo civile, arbitrato e conciliazione, alla presenza di illustri relatori, quali il dott. Luigi Fabrizio Mancuso, (magistrato di Cassazione, Consigliere della Corte d’Appello di Roma), l’avv. Francesco Marullo di Condojanni (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina), e il prof. Avv. Luciano Maria Delfino (docente presso l’Università degli Studi Bocconi di Milano e coordinatore scientifico della Corte Arbitrale Europea e del Centro di Mediazione dell’Europa, del Mediterraneo e del Medio Oriente). La tavola rotonda è stata organizzata dalla Corte Arbitrale Europea Sezione di Messina. La discussione è iniziata con la presentazione dell’avv. Mario Mancuso, il quale ha precisato che la Corte Arbitrale Europea è un Organismo del Centro Arbitrale Europeo, associazione dotata di personalità giuridica con sede a Strasburgo, costituita nel 1959 con il patrocinio del Consiglio d’Europa. La Corte, ha precisato il Presidente, amministra le controversie devolute alla sua competenza, scegliendo i conciliatori e gli arbitri su richiesta delle parti private che ad essa si rivolgono. Il Presidente ha presentato alcuni membri della Corte, (alcuni dei quali conciliatori professionisti) oltre ai componenti del Comitato Esecutivo, quali  l’avv. Vincenzo Ciraolo (vice presidente), l’avv. Giovanni Giachino Busacca, l’avv. Antonio Vitrano, l’avv. Manuela Di Vincenzo, l’avv. Michele Minissale, dott. Nino Angelo De Luca, avv. Raffaele Surace, avv. Elio Nicotra). Fanno parte della Corte Arbitrale Europea e si occupano prevalentemente del territorio di Lipari e delle Isole Eolie, gli avv.ti Gaetano Orto ed Edoardo Omero. L’avv. Mancuso ha anche riferito che la Sezione di Messina ha anche un sito web dove possono trovarsi informazioni sull’argomento: www.cortearbitraleeuropeamessina.blogspot.com. La scelta di rivolgersi alla Corte Arbitrale, ha continuato il Presidente, rappresenta notevoli vantaggi per le parti in causa sia per la rapidità della decisioni sia per i costi contenuti. La velocità e la convenienza viene garantita sia dal fatto che la  controversia viene decisa da un arbitro unico invece che da un collegio di arbitri sia dalla circostanza che la decisione dovrà essere adottata entro nove mesi dall’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro. Inoltre, per i mini arbitrati, in cui è possibile decidere la controversia solo sulla base dei documenti o delle attestazioni allegate, il procedimento dinanzi alla Corte Arbitrale Europea si dovrà concludere entro tre mesi dall’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro. E nel caso in cui il procedimento non si concluda nei tempi stabiliti, sono previste gravi responsabilità a carico dell’arbitro. L’avv. Mario Mancuso ha anche rilevato che il titolo del convegno è stato scelto perché il Legislatore, con la riforma, ha inteso snellire il procedimento civile, a fini deflattivi del contenzioso giudiziario, ossia lo stesso fine che si vuole raggiungere con la Conciliazione e con l’Arbitrato. Ad esempio, ha continuato il moderatore, il rito sommario introdotto con il decreto legislativo 69/09 è un procedimento simile all’arbitrato, poiché consente un procedimento deformalizzato e  rapido, con una profonda differenza, però, a favore dell’arbitrato. Mentre, infatti, nel procedimento sommario, il giudice ordinario non ha alcuna responsabilità nel caso in cui il processo duri più del previsto, invece, nel procedimento arbitrale, l’arbitrato che “perde tempo” può essere rimosso ai sensi dell’art. 813 bis c.p.c. ed è responsabile, ex art. 813 ter, dei danni cagionati alle parti a causa del mancato rispetto del termine per l’emanazione del Lodo. Anche la nuova norma introdotta dalla Riforma relativa alla possibilità per le parti di depositare una prova testimoniale per iscritto (quando vi sia l’accordo delle parti e il consenso del Giudice), nulla innova per quanto riguarda il procedimento arbitrale, in cui è già previsto, all’art. 816 ter c.p.c. che gli arbitri possono assumere testimonianze per iscritto. Inoltre, nel caso dell’arbitrato non è richiesto l’accordo delle parti per tale forma di escussione, perchè l’arbitro può decidere la produzione di tale prova autonomamente. Dopo l’introduzione, il Magistrato dott. Luigi Fabrizio Mancuso ha illustrato le norme di riforma del processo civile introdotte dal Decreto Legislativo 69/09, precisando che la Riforma rappresenta un importante passo avanti per lo snellimento del processo civile. Il dott.  Mancuso ha fatto rilevare, però, che non è sufficiente un abbreviazione dei termini processuali per garantire un migliore funzionamento della Giustizia. Sono necessari investimenti per l’adeguamento delle strutture, degli impianti tecnologici e del personale, carenti da anni. Inoltre, il dott. Mancuso ha fatto rilevare che alcuni punti della riforma andrebbero meglio precisati, ed ha fatto riferimento, tra l’altro, alla norma che prevede l’impossibilità di proporre il ricorso in Cassazione, qualora sussista un orientamento contrario della Suprema Corte sui punti oggetto del ricorso. L’avv. Francesco Marullo di Condojanni, si è intrattenuto sul tema della Conciliazione e ha discusso dei decreti delegati che sulla materia dovrà adottare il Governo, in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 60 del Decreto Legislativo 69/09. L’avv. Marullo, dopo un excursus delle ipotesi di conciliazione previste già nel nostro ordinamento giuridico (ad esempio tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro, tentativo di conciliazione per i procedimenti di separazione), ha realisticamente affermato che in passato tali forme di conciliazione non hanno sortito alcun effetto deflattivo del carico di lavoro della Giurisdizione Ordinaria. I decreti sulla Conciliazione adottati dal Governo potrebbero avere un effetto positivo, invece, ha continuato con un pizzico di ottimismo l’avv. Marullo, poiché viene dato carico agli stessi avvocati, anche  tramite i Consigli del’Ordine, di occuparsi direttamente degli Organismi di Conciliazione. Ha aggiunto, infatti, il relatore che solo rivolgendosi ai professionisti abilitati a patrocinare le parti nelle controversie civili, queste ultime possono essere evitate, in quanto sarebbero proprio gli avvocati a consigliare ai propri assistititi l’opportunità di evitare l’inizio di un giudizio. A questo punto, il Presidente della Corte Arbitrale ha evidenziato che in mancanza di accordo delle parti non si può raggiungere comunque la conciliazione, puntualizzando che in tali casi l’unico mezzo per ridurre il contenzioso consiste nel devolvere le controversie ad un arbitro privato e possibilmente scelto dalla Corte Arbitrale Europea, anche per il prestigio nazionale e internazionale di cui gode l’Organismo. A questo punto ha preso la parola il prof. avv. Luciano Maria Delfino, coordinateur scientifique de la Dèlegation Italienne de la Cour Europèenne d’Arbitrage de Strasbourg et de Centre operationnelle de Mèdiation de l’Europe de la Mèditerranèe et du Moyen Oriènt de Valence, il quale ha porto i saluti del presidente della Delegazione Italiana della Corte arbitrale Europea, l’avv. Mauro Rubino Sammartano. Il prof. Delfino nel suo dotto intervento, ha discusso del rapporto tra la giurisdizione e l’arbitrato, evidenziando che spesso la qualità e la competenza degli arbitri è superiore a quella degli stessi Magistrati appartenenti all’Ordine Giudiziario. Inoltre, ha aggiunto, l’imparzialità può essere garantita dal prestigio e dall’importanza delle Istituzioni che nominano gli arbitri stessi. Il prof. Delfino ha anche precisato che il suo interevento completo è presente sulla prestigiosa rivista giuridica on line www.filodiritto.com

 

 

Lipari, gli avvocati Orto e Omero inseriti nella Corte Arbitrale Europeaultima modifica: 2009-07-31T17:58:43+02:00da leonedilipari
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