Lipari, i 7 vigili del fuoco “esclusi” dovranno essere assunti. Lo ha confermato il Cga che ha respinto il ricorso del ministero degli interni. Saranno richiesti danni per un milione di euro

dfavaloro1.JPGLipari – Sette vigili del fuoco (nella foto Davide Favaloro con l’avvocato Vincenzo La Cava) eoliani dovranno essere assunti. Lo ha confermato il consiglio di giustizia amministrativa di Palermo che ha respinto il ricorso presentato dal ministero degli interni dopo la sentenza del tar di Catania. Nel concorso che era stato indetto invece erano stati esclusi. Il cga ha confermato in toto la sentenza del tar. I sette vigili che sono stati rappresentati dall’avvocato Vincenzo La Cava hanno preannunciato una richiesta di risarcimento danni per un milione di euro. Le spese di giudizio sono state compensate.

A seguire la sentenza del Cga e il controricorso:

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso dfavalorolacava.JPGin appello n. 1547/09 proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Av-vocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato; c o n t r o D’ANGELO SALVATORE, CAMBRIA SANTO, MORETTO MAURIZIO, MANDARANO PASQUALE, NATOLI ANTONINO, FAVALORO DAVIDE e GERMANÀ ANTONINO, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Lo Castro (con la collaborazione dell’avv. Vincenzo La Cava), elettivamente domiciliati in Palermo, via Villa Napoli n. 3, presso lo studio dell’avv. Guglielmina Li Donni; QUADARA FLAVIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Parisi e Assunta Massaro, elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania n. 25, presso lo studio dell’avv. Ignazio Montalbano; SPANO’ MASINO e MANDARANO FRANCESCO, non costituiti in giudizio; e nei confronti di BOMBACI NICOLA, CASTELLI IVAN, CUCITI FRANCESCO, IMPELLIZZERI SERGIO, SOTTILE FABIO, MANDARANO MAURIZIO, PARASILITI COLLAZZO IVAN, BELLAMACINA MICHELANGELO, BIVIANO GENNARO, DE VARDO DANIELE, BOTTARI FRANCESCO, TOSCANO GIACOMO, CREMENTE PIETRO, RETTO DANIELE, PRESTIPINO SALVATORE, CAMBRIA ANTONINO, BARBERA GIACOMO, GUGLIELMO GIUSEPPE, SANTANGELO ANDREA, BRONCHI GIUSEPPE, COPPOLINO MASSIMILIANO, CALABRÒ ALESSANDRO, RIZZO ROSARIO, GALLETTA MAURIZIO, MORABITO ANDREA, GALLETTA GIACOMO e MORGANTE LETTERIO, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. III) – n. 1306/09 del 14 luglio 2009. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti A. Lo Castro per Salvatore D’Angelo ed altri e degli avv.ti N. Parisi e A. Massaro per Flavio Quadara; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il Consigliere Filippo Salvia; Uditi alla pubblica udienza del 18 maggio 2010 l’avv. dello Stato Tutino per il ministero appellante, l’avv. A. Andò, su delega dell’avv. A. Lo Castro, per Salvatore D’Angelo ed altri e l’avv. A. Massaro per Flavio Quadara; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O I – E’ in discussione l’esito del concorso a 11 posti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco “riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso l’isola di Lipari”, il cui bando è stato pubblicato nella G.U.R.I., 4^ s.s. n. 18 del 7 marzo 2006. Sono stati dichiarati vincitori i signori: Bombaci, Castelli, Cuciti, Impellizzeri, Sottile, Mandarano, Parasiliti, Bellamacina, Biviano, De Vardo e Bottari. La questione fondamentale oggetto della causa riguarda l’inter-pretazione da dare al bando di concorso sopra richiamato: se esso debba essere inteso nel senso che solo il personale iscritto nei quadri del distaccamento di Lipari potesse partecipare al concorso, o tutto il personale volontario del Comando provinciale di Messina. L’Amministrazione, nella redazione della graduatoria, si è attenuta a quest’ultimo criterio, ampliando in tal modo la sfera degli aspiranti. I signori D’Angelo, Cambria, Spanò, Mandarano F., Moretto, Mandarano P., Natoli, Favaloro, Germanà, Quadara hanno impugnato la graduatoria  innanzi al T.A.R., sostenendo che  solo il personale iscritto nei quadri del distaccamento di Lipari avesse titolo a partecipare al concorso. Il contenzioso ha avuto uno svolgimento assai travagliato.

II. – Fase cautelare. Il T.A.R., infatti, in un primo momento, ha rigettato l’istanza cautelare chiesta dai ricorrenti, consolidando implicitamente la graduatoria formulata dalla Amministrazione (ordinanze n. 337/2007 e n. 863/2007). Ma questo Consiglio, con ordinanza n. 909/07 riformava tali decisioni, sostenendo che l’appello “avuto riguardo a quanto dispone il bando di concorso, appare in questa fase (cautelare) assistito dal necessario fumus per l’accoglimento”. Con una successiva decisione (ord. n. 600/2008) accoglieva poi l’istanza di esecuzione della propria ordinanza, precisando che l’avvenuto accoglimento dell’appello cautelare comportava “la sospensione della graduatoria … ferma la potestà dell’Amministrazione di assicurare la continuità del servizio mediante l’eventuale stipulazione di contratti interinali, preferendo gli appellanti rispetto ai candidati privi del requisito dell’iscrizione almeno annuale dei quadri del personale volontario nell’Isola di Lipari”.

III. – Fase di merito. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. – modificando l’impo-stazione data al problema nella fase cautelare – ha accolto il ricorso, facendo leva in particolare sull’art. 2, c. 1 del bando che prevede tra l’altro, ai fini dell’ammissione al concorso, l’iscrizione “da almeno un anno, negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la sede di Lipari”. La sentenza è stata impugnata dal Ministero innanzi a questo Consiglio. Si sono costituiti in giudizio i signori D’Angelo, Cambria, Moretto, Mandarano P., Natoli, Favaloro, Germanà e Quadara. D I R I T T O La tesi dell’appellante è sostanzialmente la seguente: che il riferimento specifico al servizio prestato per almeno un anno nella sede di Lipari fatto dal bando, non sarebbe decisivo, posto che quest’ultimo non avrebbe inteso affatto limitare il numero dei partecipanti al concorso, ma riprodurre pedissequamente un requisito generale fissato nella legge di riferimento (art. 3 del d.l. n. 24/2004, conv. con mod. dall’art. 1 l. n. 87/2004); che la sentenza del T.A.R. sarebbe contraddittoria rispetto ad altre decisioni dello stesso T.A.R.; che il requisito del servizio prestato nell’isola di Lipari sarebbe sostanzialmente venuto meno per effetto del dpr n. 76/2004 che, oltre a unificare gli elenchi del personale volontario su base provinciale, non richiede più la residenza nell’isola ai fini anzidetti. A giudizio del Collegio, l’appello non è fondato, alla stregua di una interpretazione letterale e teleologica delle disposizioni del bando. Invero, la chiara formulazione del bando (con specifico riferimento ad un servizio di almeno un anno prestato nell’isola di Lipari) sembra escludere categoricamente la possibilità di una interpretazione estensiva del medesimo. La circostanza peraltro che il testo letterale di quest’ultimo riproduca “pedissequamente” (come dice l’appellante) il disposto legislativo di riferimento non sembra sminuire il valore della interpretazione letterale (adottata dal Giudice di primo grado), ma anzi lo rafforza., evidenziando la conformità del bando alla ratio del sistema. La limitazione dei partecipanti ai soli volontari (che hanno prestato servizio nell’isola di Lipari) non appare peraltro né irragionevole né discriminatoria, essendo funzionale a una esigenza reale (espressamente sottolineata nell’art. 3 del cit. d.l. n. 24/2004), che è quella di assicurare la stabilità del servizio antincendio in un territorio indubbiamente svantaggiato come quello dell’arcipelago delle Eolie. La circostanza, poi, che il nuovo bando non preveda più il requisito della “residenza” non appare significativo, rispondendo tale innovazione all’esigenza di non limitare eccessivamente il numero dei partecipanti e di creare situazioni di privilegio. Per tutte le considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene che l’appello vada respinto, con conferma dell’impugnata decisione. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito o di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P. Q. M Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 18 maggio 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

F.to Raffaele Maria De Lipsis, Presidente F.to Filippo Salvia, Estensore

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Controricorso per i sigg. D’ANGELO Salvatore nato a Messina il 14.12.1958, C.F. DNG SVT 58T14 F158A, CAMBRIA Santo, nato a Messina il 13.5.1962, C.F. CMB SNT 63E13F158H,  MORETTO Maurizio nato a Lipari il 22.2.1966, C.F. MRT MRZ 66B22 E606A, MANDARANO Pasquale nato a Lipari il 20.1.1961, C.F. MND PQL 61B20 E606U, NATOLI Antonino nato a Lipari il 28.11.1956, C.F. NTL NNN 56S28 E606T, FAVALORO Davide nato a Lipari il 18.2.1963, C.F. FVL DVD 63B18 E606W, GERMANA’ Antonino nato a Messina il 28.9.1959, C.F. GRM NNN 59P28 F158P, domiciliati in Palermo in Via Villa di Napoli 3 presso lo studio dell’Avv. Guglielma Li Donni, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo La Cava e  Andrea Lo Castro, per procura a margine del presente atto contro  MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO  SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE, in persona del Ministro pro tempore,  e nei confronti di BOMBACI  Nicola + altri, per resistere al ricorso in appello proposto avverso la sentenza n. 1306/2009 del Tar Catania. FATTO Con D.M. 3061/40VVF del 13.7.2004 il Ministero dell’Interno, in attuazione della legge 31.3.2004 n. 87, ha bandito il concorso pubblico a 40 posti nel profilo di vigile del fuoco, settore operativo, area funzionale B, posizione economica B1, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di Lampedusa, Lipari e Pantelleria.( doc.1) Al termine della procedura concorsuale di cui sopra, sono    rimasti vacanti 11 posti riservati ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso la sede di Lipari, per cui con successivo bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 18 del 7.3.2006, 4° serie speciale, il Ministero dell’Interno ha bandito il concorso a 11 posti di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario dell’isola di Lipari. All’art. 2, punto 1, il predetto bando dispone, tra i requisiti di ammissione, che per l’ammissione al concorso è richiesto il seguente requisito: “iscrizione, da almeno un anno, negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la sede di Lipari”(doc.2). A tale concorso hanno presentato domanda anche gli appellanti, poi risultati vincitori,  che nonostante il mancato possesso del requisito previsto espressamente e chiaramente nel bando di concorso, sono stati ammessi ed al termine delle prove attitudinali i sig.ri Bombaci, Castelli, Cuciti, Impellizzeri, Sottile, Mandarano, Parasiliti, Bellamacina, Biviano, De Vardo e Bottari sono stati nominati vincitori di concorso giusta graduatoria finale e relativa modifica pubblicata sulla G.U. n. 17 del 27.2.2007.(doc.3) Avverso tale graduatoria gli odierni appellati hanno proposto ricorso al Tar deducendo vizi di illegittimità e di eccesso di potere. Con le ordinanze n. 377/07 e  n. 863/07 il Tar Catania ha rigettato la richiesta cautelare rilevando che il ricorso non sembrerebbe assistito dal prescritto fumus bonis iuris. Tali ordinanze sono state impugnate con ricorso in appello dinanzi a Codesto CGA che con ordinanza n. 909/07 in riforma alle ordinanze di primo grado ha così statuito: “l’appello avuto riguardo a quanto dispone il bando di concorso, appare in questa fase assistito dal necessario fumus per l’accoglimento”.( doc.4)

Ciò nonostante il Ministero dell’Interno ha ritenuto non dover dare applicazione alla ordinanza cautelare emessa da Codesto CGA e pertanto non ottemperava alla stessa poiché, a suo dire, la  ordinanza sarebbe ambigua e di impossibile attuazione per la sua GENERICITA’ ed INCOMPLETEZZA  , sostanzialmente ineseguibile, in quanto “non spiega la modalità di esecuzione del provvedimento cautelare che certamente non può determinare, come richiesto dai ricorrenti l’annullamento della graduatoria e l’automatica sostituzione degli idonei al posto dei vincitori che sono stati già assunti e prestano regolare servizio”.(doc.5) Successivamente, all’udienza del 25.6.2008 il CGA con ordinanza n. 600/2008, in accoglimento della l’istanza per l’esecuzione della pronuncia cautelare n. 909/07 del 8.11.2007, ha disposto “la sospensione della graduatoria impugnata e di ogni atto anche contrattuale ad essa conseguente, rimanendo ferma la potestà della Amministrazione di assicurare la continuità del servizio mediante l’eventuale stipulazione di contratti interinali preferendo gli appellanti rispetto ai candidati privi del requisito dell’iscrizione almeno annuale nei quadri del personale volontario nell’isola di Lipari” assegnando al contempo il termine massimo di 120 gg dalla pubblicazione della medesima ordinanza per l’esecuzione, di fatto mai avvenuta.( doc.6) Successivamente con sentenza n. 1306/2009 depositata in data 14.7.09 in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti il Tar Catania ha disposto la “esclusione dalla graduatoria dei sigg.ri Castelli, Cuciti, Impellizzeri, Parasiliti, Bellamacina, De Vardo, Bottari, Toscano, Cremente, Retto, Prestipino, Cambria Antonino, Morgante, Morabito, Guglielmo, Santangelo, Bronchi, Coppolino, Barbera, Calabrò, Rizzo, Galletta Maurizio, Morgante, Morabito, Galletta Giacomo, disponendo conseguentemente l’inserimento in graduatoria dei sigg.ri Moretto Maurizio, D’Angelo Salvatore, Cambria Santo, Favaloro Davide, Natoli Antonino e l’annullamento della graduatoria impugnata, condannando altresì l’amministrazione al pagamento delle spese di giustizia”.( doc.7)

Il ricorso in appello proposto dal Ministro dell’Interno è infondato, ed in parte inammissibile (v. secondo motivo di appello) e pertanto dovrà essere rigettato per i seguenti motivi di DIRITTO

1) Con il primo motivo l’Amministrazione ritiene che” la sentenza impugnata sarebbe errata in quanto i Giudici di primo esame non avrebbe correttamente valutato che l’Amministrazione, nel bando, non ha che riprodotto pedissequamente il dettato del d.l. 30.1.2004 n. 24 convertito in legge 31.3.2004 n. 87 ”. Al riguardo, per meglio comprendere la infondatezza del motivi di appello, appare opportuno effettuare delle brevi premesse per poi esaminare la censura. L’Amministrazione nel bandire il concorso ha riservato lo stesso esclusivamente ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario dell’isola di Lipari e non anche a quei diversi vigili discontinui appartenenti tutti al Comando Provinciale di Messina (ad eccezione dei sigg.ri Bombaci, Sottile, Mandarano e Biviano che risultano iscritti nei predetti quadri). È stato, infatti, ampiamente acclarato che i controinteressati, vincitori di concorso, al momento della pubblicazione del bando non erano in possesso del requisito previsto dall’art 2 del bando di concorso e cioè  “l’iscrizione da almeno un anno nei quadri del personale volontario in servizio presso la sede di Lipari”, essendo tutti appartenenti ed in servizio con richiamo discontinuo presso il Comando Provinciale di Messina, sede di lavoro centrale, e per non essere stati gli stessi mai iscritti nei quadri del personale volontario di Lipari né tanto meno per avervi mai prestato servizio quali vigili volontari. Ora, nonostante il mancato possesso dei requisiti espressamente previsti nell’intestazione del bando di concorso i controinteressati sono stati inspiegabilmente ammessi, ed al termine delle prove attitudinali sono risultati vincitori. Con la sentenza impugnata, invece, il Giudice di primo grado ha invece disposto l’inserimento in posizione utile secondo il loro ordine di graduatoria dei sigg.ri Quadara. Moretto, Cambria santo, Natoli, D’Angelo, Favaloro e Spanò, escludendo per l’effetto sia i vincitori di concorso ( ad eccezione di Bomaci, Sottile, Mandarano Maurizio, Biviano) che tutti gli altri controinteressati inseriti illegittimamente in graduatoria e non in possesso dei requisiti voluti dal bando.

Il Tar ha infatti stigmatizzato il principio, già anticipato da Codesto CGA, secondo cui gli appellanti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso non risultavano essere iscritti dal oltre un anno nei quadri del personale volontario del distaccamento dell’isola di Lipari (ad eccezione dei sig.ri Bombaci, Sottile, Mandarano e Biviano) ma bensì soltanto “nell’elenco unico” disposto presso il Comando Provinciale di Messina, elenco istituito con DPR del 6.2.2004 n. 76 cioè in epoca antecedente al D.M. 3061/40VVF del 13.7.2004  con il quale il Ministero dell’Interno, in attuazione della legge 31.3.2004 n. 87 ha bandito il concorso pubblico, risultavano non avervi prestato, da oltre 1 anno alla data del 6.4.2006 servizio al distaccamento volontario di Lipari. Fatte le dovute premesse occorre esaminare il primo motivi di appello che, invero, già ad un sommario esame si appalesa destituito di fondamento. L’Amministrazione, infatti, al momento di indire il secondo bando di concorso ed al fine di individuare i requisiti di partecipazione al concorso, avrebbe adottato un criterio generale al quale fare riferimento e cioè il c.d. “elenco unico”, revocando contestualmente l’unico elenco tenuto sino a quel momento presso il distaccamento di Lipari, non si comprende perché tale volontà non è stata espressamente e chiaramente menzionata nel bando di concorso che, come risulta chiaramente, non fa alcun riferimento al predetto elenco unico. Ed infatti il comma 2 della legge 31.3.2004  prevedeva che “il Ministero in fase di prima applicazione procede al reclutamento del personale volontario da destinare ai distaccamenti di cui alle sedi di cui al comma 1…”, e pertanto non si comprende come l’Amministrazione , nell’indire il bando, abbia previsto espressamente di riservare il concorso esclusivamente ai vigili iscritti negli elenchi di Lipari quando invece non esisteva più un elenco afferente al distaccamento di Lipari essendo tutti i vigili confluiti nell’elenco unico.

Ebbene il Dpr 6.2.2004 n. 86 con cui è stato disposto “l’elenco unico” è antecedente al D.M. 3061/40VVF del 13.7.2004 con il quale il Ministero dell’Interno, in attuazione della legge 31.3.2004 n. 87 ha bandito il concorso pubblico, e pertanto l’Amministrazione ben poteva prevedere e menzionare, senza ingenerare incertezza alcuna i requisiti previsti dal bando ne “trarre in inganno” i 421 vigili del fuoco inseriti negli elenchi del Comando Provinciale di Messina che, nell’attenersi alla interpretazione letterale dello stesso bando di concorso, e non essendo in possesso della iscrizione negli elenchi del personale volontario in servizio presso la sede di Lipari , non hanno presentato domanda di partecipazione !!! Il summenzionato principio è stato sottolineato dalle numerose pronunzie giurisprudenziali, non ultime quelle di Codesto CGA, nella parte in cui è stato prescritto che “nella interpretazione delle clausole di un concorso pubblico, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutica in funzione integrativa, diretta ad evidenziare pretesi significati inespressi, tali da ingenerare incertezze sulla lege cuncursus”(CGA Sicilia, Sez. Giurisd. 19.2.1998 n.52; Tar Valle d’Aosta 19.7.2001 n.95; Consiglio Stato, sez. VI, 10 marzo 1994, n. 291). In ogni caso va rilevato che il bando di concorso, riserva(va) infatti la partecipazione al concorso di che trattasi esclusivamente ai “vigili del fuoco iscritti nei quadri del personale volontario dell’isola di Lipari”, ove, si ripete, i controinteressati non sono mai stati iscritti essendo tutti vigili discontinui appartenenti esclusivamente al personale del diverso Comando Provinciale di Messina, inteso come sede di servizio centrale. Diversamente, nell’ipotesi in cui tale disposizione venisse interpretata, nel senso, che possono partecipare al concorso anche i vigili del fuoco iscritti ex lege  e/o appartenenti negli elenchi del personale tenuto presso il Comando Provinciale di Messina e non, invece, esclusivamente il personale volontario iscritto nei quadri del distaccamento di Lipari, lo stesso bando sarebbe manifestamente illegittimo poiché contra legem.

Una tale interpretazione sarebbe chiaramente in contrasto con il dato formale del concorso che è invece riservato ai soli vigili iscritti nei quadri del personale volontario di Lipari, per cui laddove l’art. 2, punto 1, fa riferimento alla iscrizione negli elenchi del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la sede di Lipari deve essere interpretato nel senso di cui sopra. Qualora si volesse tentare di interpretare (pretestuosamente ed erroneamente) la dicitura “iscrizione, da almeno un anno, negli elenchi del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la sede di Lipari” nel senso che il concorso non sarebbe riservato esclusivamente ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario dell’isola di Lipari, si giungerebbe alla conclusione, a dir poco paradossale, che al predetto concorso avrebbero potuto partecipare anche vigili volontari iscritti, ad esempio, nel Comando provinciale di Milano o, ancora peggio, che i vigili inseriti nell’elenco unico (istituito con D.P.R. 2004 n. 76) tenuto presso il Comando Provinciale di Messina risulterebbero iscritti in tutti i distaccamenti della Provincia di Messina, e perciò in contrasto con quelle che sono le stesse finalità del bando. Ed infatti, il requisito richiesto al predetto art. 2 deve essere, pertanto, inteso sempre e comunque nel senso che solo il personale iscritto nei quadri del personale volontario del distaccamento di Lipari, cioè che è stato accreditato e fino a quel momento vi ha prestato servizio può (e poteva) partecipare al concorso de quo, poiché, una interpretazione diversa, contrasterebbe non solo con lo spirito del concorso che, ha come finalità quella di stabilizzare i volontari accreditati su Lipari, ma anche con la normativa che ha istituito lo stesso distaccamento dell’isola ove, peraltro, gli appellati, diversamente dai controinteressati, vi prestano servizio quali volontari da più di 10 anni (doc.8). A tal  proposito, troncante è la circostanza che il concorso de quo è stato bandito in forza del D.L. 30.1.2004 n. 24, convertito in legge 31.3.2004, n. 87, peraltro richiamato solo in parte dall’Amministrazione, il cui art. 3 al comma 1 prescrive che “per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, il Ministero dell’Interno può bandire concorsi per colloqui e prova tecnico-attitudinale che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori” e al comma 2 che “ in fase di prima applicazione “ il Ministero procede al reclutamento del personale  nel profilo professionale di vigile del fuoco da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso riservato ai vigili volontari iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di Lipari, Lampedusa e Pantelleria ad esclusione dei dipendenti dei Comandi provinciali di appartenenza.”, cioè  proprio quelle presenti in ciascuna di tali isole.

Appare superfluo domandarsi quale continuità avrebbero potuto garantire i vincitori di concorso (peraltro mai costituiti nel corso di questo giudizio) dal momento in cui alla data di presentazione del concorso 06.04.2006 gli stessi non risultavano iscritti  negli elenchi del personale volontario dell’isola di Lipari, ne tantomeno vi avevano mai prestato servizio quali vigili volontari, e soprattutto appare superfluo domandarsi quale stabile legame gli stessi  avessero instaurato con il territorio!!! E ciò risulta per tabulas. Difatti, tale circostanza, è ulteriormente confermata, qualora ce ne fosse ancora di bisogno, dalla documentazione a firma del Comandate Provinciale del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina (Ministero dell’Interno) dalla quale si evince che i vincitori di concorso alla data del 06.04.2006 (data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso) non avevano prestato servizio presso il distaccamento volontario di Lipari ( doc.9). Senza voler ulteriormente tediare Codesto CGA, che si ripete, ha già avuto modo di occuparsi della vicenda, occorre rilevare che in ogni caso tutti i vigili del fuoco, siano essi discontinui che volontari iscritti nei comandi Provinciali, non possono, in nessun caso, prestare servizio “di richiamo” discontinuo presso i distaccamenti volontari ma bensì soltanto in quelli permanenti in base al combinato disposto di cui alla L. 469 del 13.5.1961 art.70 e D.M. 76 del 6.2.2004 laddove prevede che “il personale volontario in occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità (quali carenza di personale permanente nei comandi e distaccamenti permanenti) può essere chiamato in servizio temporaneo”. Ad oggi, non si era mai verificato che un Comando Provinciale facesse, come nel caso di specie, richiesta di personale discontinuo per poi destinarlo in servizio presso un distaccamenti volontario. Gli odierni controinteressati, infatti, hanno prestato la propria attività come discontinui, ma nell’ambito sempre della SEDE CENTRALE del Comando  provinciale di Messina (dal quale appartengono) legati da un rapporto di pubblico impiego  tant’è che gli stessi, oltre ad essere regolarmente retribuiti dall’Amministrazione con tanto di busta paga, non risultano iscritti nei quadri del personale volontario dei vigili del fuoco di Lipari nel quale, invece, sono iscritti gli appellati.

Il servizio sull’isola di Lipari, requisito questo previsto dall’art 2 del bando di concorso, non poteva essere, in ogni caso, prestato dai controinteressati i quali non erano vigili volontari ma bensì permanenti e regolarmente retribuiti dalla Amministrazione (sede centrale di Messina) dalla quale essi dipendevano e pertanto non potevano partecipare al concorso di che trattasi. Infatti la legge 31.3.2004 n. 87 di indizione del concorso ha espressamente statuito che il Ministero dell’Interno può bandire concorsi per colloqui e prova tecnico – attitudinale da riservare al personale volontario in servizio presso le sedi di Lipari, Lampedusa e Pantelleria ad esclusione dei dipendenti dei Comandi provinciali di appartenenza. Gli appellati, invece, quali vigili volontari non discontinui, hanno svolto servizio presso il distaccamento di appartenenza, senza essere vincolati da alcun rapporto di impiego con l’Amministrazione e pertanto sono stati chiamati a svolgere in modo volontario i propri compiti ogni qualvolta se ne fosse manifestato il bisogno in conformità a quanto disposto dall’art. 14 della legge 469 del 13 maggio 1961. Alla luce delle predette circostanza appare evidente ritenere che il bando di concorso è stato riservato esclusivamente ai vigili del fuoco iscritti nei quadri del personale volontario dell’isola di Lipari e decretati dal Comando Provinciale di Messina in servizio presso il distaccamento volontario di Lipari. Tale circostanza trova, inoltre, conferma nella procedura relativa all’accreditamento del personale volontario presso il distaccamento di Lipari, in base al quale possono far parte dello stesso soltanto chi ha presentato apposita istanza al Comando Provinciale di Messina che, a sua volta, provvede ad assegnare e decretare il Vigile volontario presso il distaccamento di Lipari con successivo fonogramma che ne conferma l’accreditamento (doc.10)

Ogni Comando provinciale, infatti, è composto per statuto da una sede centrale (con mezzi e uffici amministrativi), da  distaccamenti permanenti e distaccamenti volontari senza personale dipendente. Ciò vuole significare che per potere prestare servizio nel distaccamento di Lipari è necessario che il Comando di Messina, con una particolare procedura, accrediti il personale che ne ha fatto espressa richiesta, circostanza questa mai verificatasi nel caso dei vincitori di concorso. Appare pertanto paradossale sul punto la circostanza menzionata alle pagg. 8-9 del ricorso in appello da parte dell’Amministrazione nella parte in cui sostiene che  “ognuno dei canditati soprarichimati ha prestato servizio effettivo più o meno lungo sull’isola”!!!! Non essendo, invero, risultato nel corso del procedimento di primo grado che i controinteressati erano in possesso dei requisiti previsti espressamente dal bando di concorso, il Tar ha correttamente escluso tutti i controinteressati  non in possesso del requisito in quanto iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso la sede di Lipari da meno di un anno alla data del 06.04.2006. Alla luce delle suesposte argomentazioni le doglianze formulate dall’Amministrazione appaiono infondate, pretestuose e devono essere rigettate.

2 – Con il secondo motivo di appello il Ministero ritiene ancora che la sentenza del Tar andrebbe annullata e/o modificata in quanto i Giudici non avrebbero tenuto conto che il bando di concorso non prevedeva la residenza e/ o il domicilio nel Comune di Lipari quale requisito di partecipazione, previsto invece nel primo concorso bandito dalla stessa Amministrazione. Preliminarmente occorre osservare che tale censura si fonda su argomenti del tutto nuovi e mai prima rilevati dall’Amministrazione se non in sede di appello per cui gli stessi, rappresentando c.d. novi in appello, non possono trovare ingresso in tale fase e, quindi, il motivo di appello deve essere rigettato. Sul punto la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che”I motivi del ricorso in appello devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di primo grado, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di gravame avverso la sentenza di prime cure questioni nuove o nuovi  temi di contestazione non dedotti nella precedente fase del giudizio né rilevabili d’ufficio( Consiglio di Stato , IV Sez, 13 marzo 2009 n. 1517) Nel merito il motivo è comunque infondato ed è assolutamente irrilevante ed ininfluente ai fini del giudizio.   L’Amministrazione, invero, ritiene che “l’eliminazione del requisito della residenza già previsto nel primo bando a 40 posti sarebbe indice evidente della volontà dell’amministrazione di adottare un criterio di premialità nel chiaro intento di stabilizzare i vigili volontari”. La stessa Amministrazione, però, probabilmente ha preso un abbaglio nel momento in cui erroneamente ritiene che, per la stabilizzazione dei vigili volontari (che peraltro non sono i vincitori di concorso!!!!) sia stato necessario eliminare il requisito della “residenza nell’isola di Lipari”, come se lo stesso requisito fosse indice di stabilizzazione del personale volontario che fino a quel momento aveva prestato servizio nell’isola di Lipari.

Ebbene la “stabilizzazione” del personale volontario, come richiesto espressamente dalla legge di attuazione del bando di concorso, andava (e và) valutata e garantita solo ed esclusivamente in relazione alle difficoltà connesse alla situazione morfologica e geografica dell’isola dando stabilità al personale che fino a quel momento vi aveva prestato il proprio servizio effettivo (sic!!) nell’isola di Lipari affrontando i disagi e le difficoltà dei servizi resi nelle isole minori specie durante il periodo estivo i cui interventi giornalieri si triplicano per effetto del grosso flusso turistico che ogni anno invade l’arcipelago eoliano, e non anche eliminando il requisito della residenza o del domicilio nell’isola di Lipari. Ciò che occorre chiarire è la diversità tra il concetto di “residenza” e quello di “servizio” ai fini della stabilizzazione del personale che da anni ha avuto un ruolo determinante sul territorio prestando appunto il proprio servizio sull’isola. Ed invero ai fini della stabilizzazione del personale volontario di Lipari non occorrerebbe, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione, essere in possesso del requisito della residenza, laddove si potrebbe in ogni caso premiare il vigile del fuoco volontario di Lipari il quale ha instaurato, stante la lunga militanza presso il distaccamento di Lipari,un forte legame con il territorio ed ha conosciuto tutte le difficoltà connesse alla situazione morfologica e geografica dello stesso , pur essendo lo stesso residente altrove( sic!!). Il vero è che i controinteressati non potevano e non dovevano partecipare al concorso de quo atteso che gli stessi, quali vigili discontinui, non potevano (possono) mai avere acquisito nessun rapporto qualificato con il territorio tale da giustificare la loro partecipazione al concorso di che trattasi riservato, come più volte detto, ai soli vigili “volontari”, che, per legge, non possono e non devono avere alcun rapporto di impiego né di dipendenza con l’Amministrazione. Ebbene i soli appellati, quali vigili volontari, iscritti e decretati presso il distaccamento di Lipari, avevano (ed hanno) instaurato un rapporto qualificato con il territorio, atteso che gli stressi sono stati, peraltro, i fondatori dello stesso distaccamento istituito con decreto ministeriale 17 settembre 1997 n. 93/85135 (doc.11).

In ogni caso occorre rilevare che il requisito della residenza, oltre a non rispondere alle finalità  di stabilizzazione dei vigili volontari radicati sul territorio, artatamente citate dall’amministrazione appellante, non poteva in ogni caso essere inserito tra i requisiti del bando di concorso perché “ si trattava di un chiaro intendimento da parte della stessa di dare preferenza , ai fini dell’assunzione , ai residenti in un particolare ambito comunale, in netto contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento espressi sia dalla Carta Costituzionale che dall’ordinamento comunitario relativi al diritto al lavoro ed alla libertà di circolazione” (cfr ordinanza Tar Catania 2041/04). La verità è che il Tar, applicando l’orientamento espresso da Codesto CGA nelle su citate ordinanze emesse nell’ambito della fase cautelare del procedimento de quo, ha giustamente escluso dal concorso i controinteressati in quanto gli stessi, per come risulta dall’elenco predisposto dallo stesso Ministero e versato in atti (allegato 9), non risultano iscritti nell’elenco del personale volontario iscritti nei quadri del Comando da oltre un anno alla data del 6.4.2006 che ha prestato servizio al distaccamento volontario di Lipari.

3 – In relazione alla richiesta cautelare di sospensione della sentenza. Nella specie non sussistono i presupposti per l’accoglimento della istanza cautelare essendo evidente che il ricorso in appello già ad un sommario esame si appalesa sfornito del prescritto fumus oltre che del danno grave ed irreparabile nei riguardi del Ministero che ha proposto l’appello. Per quanto concerne il fumus boni juris è evidente l’infondatezza dei motivi di appello (e sotto certi aspetti la loro inammissibilità) per quanto sopra evidenziato, mentre per quanto riguarda il presunto danno grave ed irreparabile basta osservare che il Ministero ritiene la sentenza impugnata comporterebbe gravi ed irreparabili danni nella gestione del servizio antincendio (v. pag. 10 primo cpv. del ricorso in appello). Ebbene, non si comprende quale danno subirebbe il Ministero dalla esecuzione della sentenza impugnata dal momento in cui il servizio antincendio sarebbe garantito dagli appellati i quali hanno diritto ad essere assunti in luogo dei controinteressati. Non si comprende, quindi, quale motivo ha il Ministero di opporsi alla esecuzione delle sentenza atteso che per lo stesso dovrebbe essere irrilevante se il servizio antincendio viene prestato dai controinteressati (non in possesso dei requisiti) o dagli appellati (in possesso dei requisiti) quando è singolare che gli stessi controinteressati non hanno proposto appello avverso la sentenza del Tar a dimostrazione del fatto che hanno in un certo senso accettato la decisione del Giudice di primo esame (per loro la sentenza è divenuta esecutiva essendo decorso il termine per la proposizione dell’appello dalla data di notifica). Di contro la sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar determinerebbe un danno gravissimo per gli appellati i quali nelle more della definizione del giudizio continuerebbero a subire un ingiusto danno, morale ed economico, in considerazione dal fatto che gli stessi si ritrovano senza alcuna occupazione  pur essendo gli unici ad essere in possesso dei requisiti voluti e richiesti dal bando di concorso. P.Q.M. si chiede il rigetto della domanda cautelare e del ricorso, con ogni consequenziale statuizione.   Con vittoria di spese e compensi di giudizio anche di tale fase di appello, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la rifusione delle spese in favore degli appellati. Avv. Vincenzo La Cava

Sulla vicenda era stata anche presentata una interrogazione dal deputato nazionale Carmelo Lo Monte, Mpa, al ministero degli interni.

In ordine al concorso per 11 posti di vigile del fuoco nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario dell’isola di Lipari, il Ministero dell’interno è già stato interrogato sull’argomento (interrogazione a risposta scritta n. 4-03124) affermando, nella risposta del 2 agosto 2007, che la procedura in ordine al «possesso dei requisiti» richiesti dal concorso, da parte dei candidati era stata regolarmente espletata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di conseguenza la procedura doveva ritenersi svolta in modo del tutto regolare;  il consiglio di giustizia amministrativa (CGA) competente, con l’ordinanza n. 909 del 2007 dell’8 novembre 2007, ha accolto la richiesta di sospensiva degli atti, graduatoria compresa, accogliendo in tal modo il ricorso di sette vigili del fuoco volontari di Lipari che erano stati esclusi e che si trovano in graduatoria utile. Esiste anche un giudizio di ottemperanza 361/08 del consiglio di giustizia amministrativa ove si riteneva utile acquisire la relazione dal Ministero dell’interno sulla iniziativa assunta a seguito dell’ordinanza consiglio di giustizia amministrativa n. 909 in data 10 ottobre 2007;  per tutta risposta nella relazione del 23 maggio 2008 protocollo 2387 del 23 maggio 2008, il Ministero «riteneva che l’ordinanza era» sostanzialmente ineseguibile, e la stessa non poteva determinare l’annullamento della graduatoria e l’automatica sostituzione degli idonei al posto dei vincitori che sono stati assunti e prestano regolare servizio, pertanto, il Ministero riteneva che per tale ordinanza, e per la sua «genericità ed incompletezza», sussistesse una materiale impossibilità di dare effettiva attuazione;

per tutta risposta il consiglio di giustizia amministrativa competente con ordinanza 600/08 in camera di consiglio del 25 giugno del 2008, riteneva che la domanda di esecuzione della pronuncia cautelare 909/07 del 8 novembre 2007 comportava anche la sospensione della graduatoria impugnata in primo grado di ogni atto, anche contrattuale ad essa conseguente, il consiglio di giustizia amministrativa, accoglieva l’istanza dei ricorrenti rigettando e motivando quanto erroneamente asserito dal Ministero dell’interno;  successivamente con sentenza di merito n. 1306/2009 depositata in data 14 luglio 2009 in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, il T.A.R. di Catania ha accolto in pieno la richiesta dei ricorrenti esclusi ed ha disposto l’esclusione dalla graduatoria dei controinteressati, condannando altresì l’amministrazione al pagamento delle spese di giustizia;  a tale sentenza di merito del T.A.R. veniva proposto presso consiglio di giustizia amministrativa competente ricorso in appello per la sospensiva della esecuzione sentenza di merito T.A.R. (sentenza peraltro contestata e messa in discussione nel ricorso eseguito proposto dal ministero dell’interno) atto a R.G. n. 1547/2009. Alla data di fissazione udienza del predetto ricorso per sospensiva e precisamente il 12 gennaio 2010, veniva effettuata rinuncia alla procedura da parte dell’Avvocatura dello, Stato ed in data 18 maggio 2010 è stata fissata l’udienza per il giudizio di merito al consiglio di giustizia amministrativa:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare, anche alla luce della imminente udienza di merito del consiglio di giustizia amministrativa competente che sicuramente non potrà che confermare la sentenza di merito del T.A.R. e le tre ordinanze sospensive effettuate dallo stesso consiglio di giustizia amministrativa; se sia vero che la Procura della Repubblica di Barcellona abbia svolto indagini sul concorso di cui alla premessa e se sia vero che la Guardia di finanza di Milazzo abbia effettuato controlli presso il citato Comando dei vigili del fuoco e presso il medesimo ministero; quali provvedimenti si adotteranno per il grave danno economico che lo Stato dovrà subire nel caso in cui la sentenza di merito del consiglio di giustizia amministrativa dovesse confermare la sentenza di merito del T.A.R. di Catania; che iniziative adotterà nei confronti di quegli uffici che, ad avviso dell’interrogante, intendono sostituirsi alla magistratura affermando che le sentenze ed ordinanze dei tribunali sono generiche, incomplete e sostanzialmente ineseguibili.

Lipari, i 7 vigili del fuoco “esclusi” dovranno essere assunti. Lo ha confermato il Cga che ha respinto il ricorso del ministero degli interni. Saranno richiesti danni per un milione di euroultima modifica: 2010-12-13T19:29:00+01:00da leonedilipari
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