Tribunali&Chiusura. Il Tar della Liguria concede la sospensiva per il tribunale di Sanremo

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Il Tar della Liguria ha dato la sospensiva al decreto con il quale, pochi giorni fa, il presidente del tribunale di Imperia, Francesco Pinto, disponeva l’accorpamento della Sezione Civile del Tribunale di Sanremo a Imperia, malgrado il ministero della Giustizia ne autorizzasse la proroga per altri due anni, con l’obiettivo di smaltire i procedimenti in arretrato. Nell’accogliere la sospensiva, il Tribunale Amministrativo ha, quindi, rinviato al prossimo 17 ottobre la discussione nel merito del ricorso presentato dal Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sanremo.
 
-A Grottaglie, continua a mantenersi alta l’attenzione sui disagi provocati dalla chiusura delle strutture giudiziarie grottagliesi e dalle proteste di chi ne è coinvolto. La sig.ra Francesca De Giorgio dello studio legale dell’ avvocato Salvatore Leone così ci aggiorna: “Torno a scriverVi per comunicarVi il successo che in questi giorni sta riscuotendo la raccolta di firme anche contro la chiusura dell’ufficio del Giudice di Pace di Grottaglie, oltre che contro la decisione ormai in atto della soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali. Altri protagonisti della protesta accanto agli avvocati sono i proprietari dei bar ed i rivenditori di marche da bollo presenti in piazza Regina Margherita che con la chiusura del tribunale ha cambiato radicalmente aspetto, mostrandosi in queste mattinate di fine estate ormai deserta, mentre prima era uno dei luoghi più movimentati del paese.

-Lipari – Per la soppressione della sezione distaccata del tribunale delle Eolie il tar di Catania si pronuncerà mercoledi’. Secondo il professore Fulvio Cintioli che rappresenta il Comune di Lipari l’ulteriore atto difensivo è reso necessario dalla sopravvenuta conoscenza delle motivazioni della nota sentenza n. 237, del quale era noto soltanto il dispositivo nella scorsa sospensiva del 10 luglio. L’impegno del professionista di Messina è consistito (per iscritto) e consisterà (in trattazione orale) nel dimostrare che la sentenza nulla toglie all’attualità di quella parte della doglianza di incostituzionalità che denuncia il contrasto tra legge delega e decreto delegato, relativamente al criterio imposto dal legislatore delegante per la individuazione di ciò che va soppresso e ciò che va mantenuto. Per l’avvocato Cintioli “l’eccezione sollevata è fondatissima in detta sua componente. Tuttavia non mi sfugge che la difficoltà costituita dall’impegno personale e organizzativo richiesto dalla rimessione della questione alla Sovrana Corte possa scoraggiare il Tribunale, anche a causa della ipotizzabile sua convinzione circa l’inanità dell’iniziativa, perché inconciliabile con una chiusura “politica” nella Corte. In ogni caso, ciò dovevo fare e ciò ho fatto, così mettendomi in condizione di nulla rimproverarmi”.
 
LA MEMORIA DIFENSIVA.

– TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA SEZIONE STACCATA CATANIA

Memoria difensiva per C.C. 25 settembre 2013  del COMUNE DI LIPARI rappresentato dall’Avv. Fulvio Cintioli contro il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto + 3 nel giudizio n. 1181/2013 R.G.

1. Sono state conosciute le motivazioni della sentenza n. 237 della Corte Costituzionale, della quale soltanto il dispositivo era noto al momento dell’ultima trattazione nella Camera di Consiglio del 10 luglio scorso.

Con lealtà bisogna riconoscere che la ragione apprezzata dalla Sovrana Corte a fondamento dell’unica dichiarazione di incostituzionalità pronunciata (fra le tante richieste con altrettante ordinanze di remissione) non è utilmente evocabile nel presente giudizio in vista della elevazione, ivi, di eccezione di incostituzionalità.

Invero, la sentenza 237 ha bensì accolto l’eccezione sollevata dal Tribunale di Urbino per violazione dell’art. 76 Cost. sotto il profilo del contrasto tra il d.lgs. n. 155/2012 e la delega contenuta nella legge n. 148/2011, ma ciò ha fatto unicamente perché il Tribunale di Urbino, insistendo in città (configurabile in qualche modo) capoluogo di provincia, avrebbe dovuto essere sottratto alla soppressione in ossequio alla legge di delega che “salvava”, per l’appunto, tutti i tribunali ricadenti in capoluoghi di provincia.

Poiché non è questo il caso del Comune di Lipari, che infatti non è capoluogo di provincia ed ospitava, per di più, semplicemente un sezione distaccata, si deve concludere che la citata sentenza 237 è certamente svantaggiosa per la sorte di parte delle distinte ragioni addotte dal Comune a motivo della rispettiva multiforme eccezione. La Corte, infatti, assevera la costituzionalità della legge di delega n. 148/2011 e, con essa, la correttezza della tecnica legislativa praticata dal Parlamento per licenziarla. Sicché sembrano destinate a cedere, nell’attenzione di codesto Tribunale, le eccezioni di violazione dell’art. 72 Cost. (omesso esame della Commissione referente e ridotto tempo per l’esame in aula), di violazione dell’art. 77 Cost. (assenza di straordinaria urgenza che giustificasse l’inserzione della delega entro la legge di conversione del D.L.), del medesimo art. 77 sotto altro profilo (eterogeneità fra il tema della delega e quello del D.L. oggetto della legge).

Tuttavia, restano attuali, perché rimaste estranee all’esame della Corte, le doglianze di incostituzionalità esposte dal Comune in dipendenza della singolarissima peculiarità della situazione territoriale dell’Arcipelago eoliano e dell’Isola di Lipari in particolare. Tali doglianze argomentano la violazione dell’art. 76 Cost. sotto il profilo dell’evidente contrasto tra la soppressione della Sezione distaccata di Lipari da parte del d.lgs. n. 155/2012 e i principi e criteri fissati dalla norma delegante contenuta nella citata legge n. 148/2011.

Il riferimento è – come già esposto nel ricorso e nella memoria difensiva precedente – alla necessità di tenere conto della “specificità territoriale del bacino d’utenza e delle situazioni infrastrutturali” nonché dello scopo primario consistente, oltreché nel risparmio, anche in un “incremento dell’efficienza”.

2. A dire il vero, la sentenza n. 237 si occupa, dietro esplicite eccezioni dei numerosi Tribunali remittenti, dell’eccepito “eccesso di delega”. Ma basta leggere il testo del verdetto (punti 10, 10.1, 10.2) per constatare che il profilo lungo il quale è stata agitata tale questione di costituzionalità è totalmente diverso da quello qui profilato.

L’unica “eccezione” riferentesi alla situazione territoriale è quella esposta dal Tribunale di Sulmona che, oltre ad altre doglianze attinenti a dati statistici (maggiore popolazione, maggiore estensione del territorio, minori distanze … rispetto a Campobasso, che ha mantenuto il proprio tribunale ordinario perché città capoluogo di provincia) “pone in rilievo distanze e altitudini del territorio”. Ed è ovvio che le ragioni di doglianza di Lipari sono diverse e ben più rilevanti di queste appena trascritte. Si tratta, infatti:

– dell’attraversamento di un ampio braccio di mare, con tutte le notorie difficoltà e disagi e ostacoli che spesso derivano anche a causa delle avverse condizioni climatiche frequentemente imperversanti in inverno ed autunno;

– di un servizio di trasporto che è affidato quasi unicamente agli aliscafi, notoriamente tanto veloci quanto sensibili al moto ondoso di una qualche intensità;

–  degli affanni e ansie che tutto ciò arreca a chi debba recarsi nella terraferma e, vieppiù, in Barcellona P.G., raggiungibile da Milazzo con un servizio pubblico di trasporto ch’è ovviamente rarefatto;

– delle disfunzioni causate all’attività giudiziaria nel Tribunale di Barcellona P.G. dai ritardi e dai mancati arrivi di chi in qualche modo sia interessato (udienze rinviate e accrescimento delle incombenze di giudici e cancellerie).

Resta, perciò, confermato che la sentenza 237 non si è occupata di una fattispecie che realmente e massimamente impone – come Lipari –  l’attenzione sulla “specificità territoriale del bacino d’utenza e delle situazioni infrastrutturali”.

Del resto, può affermarsi che la Corte mai potrà occuparsi del rispetto di tale criterio di delega se non quando ne sarà stata investita, per l’appunto, con l’eccezione qui propugnata. L’Isola di Lipari infatti, con la sua Sezione distaccata, costituisce giusto il caso che il legislatore delegante abbia avuto presente nella formulazione di questo criterio. E retorico chiedersi, invero, quale località sede di tribunale abbia eguali problemi dipendenti dalla “specificità territoriale” territoriale e dalla “situazione infrastrutturale”.

Insomma, può serenamente affermarsi che la sentenza 237  nulla ha tolto all’attendibilità dell’eccezione del Comune per violazione della legge di delega lungo il profilo ora segnalato.

3. Anzi, il verdetto sovviene piuttosto alle sorti della eccezione, giusto in quella parte della motivazione del rigetto delle eccezioni per “eccesso di delega” nella quale si impronta il parametro di valutazione sul principio di “ragionevolezza” (punto 10.4.4) Vien da chiedersi, infatti, come possa ammettersi “ragionevole” la soppressione di quello, tra gli uffici giudiziari in predicato, ch’è veramente il più riconducibile alla citata preoccupazione del legislatore delegato, se non l’unico.

Accentua l’eccepito contrasto con la delega o – a tutto voler concedere – la “irragionevolezza” della soppressione quanto risalta nei precedenti legislativi in tema di principi da osservare nella distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio.

In particolare, l’art. 48-ter dell’Ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941) precisa, nel comma 2, che il decreto di “istituzione, soppressione e modifica” delle sezioni distaccate di tribunale “è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell’indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell’articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio”. E infatti, si constata che il Legislatore si è sempre preoccupato di attendere al grado di mobilità nel territorio, cioè a quelle condizioni di spostamento delle persone sul territorio le quali, allora, erano denominate “sistemi di mobilità” e prendono, oggi, nome “situazioni infrastrutturali”, senza per ciò mutare sostanza, trattandosi comunque della preoccupazione generata dalla spiccata oggettiva difficoltà di spostamento dei cittadini.

Anzi, se è vero che, come ribadito dalla Sovrana Corte anche nella stessa sentenza 237:

–  le disposizioni contenute nella legge delega concorrono a formare, quali norme interposte, il parametro di costituzionalità dei decreti legislativi delegati;

–  la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 134 del 2013) ha affermato che il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo complessivo, poiché soltanto l’identificazione della sua ratio consente di verificare se la norma delegata sia con essa coerente;

è innegabile che la sopra trascritta norma (art. 48-ter) e, soprattutto, la coerenza e continuità ch’essa denota nelle preoccupazioni del Legislatore valgono a comporre un “sistema normativo”, in tema di distribuzione degli uffici giudiziari, avente una ratio fondamentale nell’attenzione al grado di mobilità offerto ai cittadini dalle infrastrutture in relazione alla situazione territoriale, cioè  alla natura dei luoghi.

Trova dunque accentuazione massima e risalto ineludibile il lamentato contrasto della soppressione dell’Ufficio di Lipari rispetto alla legge delega.

4. A questa stessa conclusione si giunge osservando la “relazione” ministeriale allo schema del d.lgs. 155/2012.

A questo documento si fa riferimento perché esso è stato utilizzato dalla Sovrana Corte per escludere, nel corpo della sentenza  237, la “irragionevolezza” ch’era stata da più parti eccepita (come detto, con riferimento a parametri e criteri diversi da quello qui in questione).

Ebbene, basterebbe a persuadere della propugnata “irragionevolezza” della soppressione dell’Ufficio di Lipari la definizione che vi viene data di “situazione infrastrutturale”, nella quale – a dire dei compilatori –  “devono intendersi ricompresi profili inerenti viabilità, la presenza di adeguati collegamento stradali e ferroviari e la logistica” (punto 1.2). E, infatti, il non aver contemplato l’attraversamento dei bracci di mare e la condizione di insularità significa chiaramente che è sfuggita al legislatore delegato questa ragione di attenzione e, con essa, quella “ratio” del criterio della delega che la stessa Corte afferma, in sentenza, deve essere tenuta presente dal legislatore delegato.

La conferma risolutiva di sì orba valutazione si trae dalla lettura del paragrafo intitolato alla “soppressione delle sezioni distaccate” (punto 1.3).

Mai vi figura la questione infrastrutturale e meno che mai la condizione di attraversamento di bracci di mare e lo stato di insularità, ma soltanto la maggiorata distanza (a causa della soppressione delle sezioni distaccate) dell’utenza dalle sedi dei rispettivi Tribunali, che viene sempre ritenuta – dalla “relazione” – irrilevante “alla luce dello sviluppo delle vie di comunicazione e delle nuove possibilità offerte dall’informatica e dalla telematica”.

Come si vede:

– l’unico profilo di problematicità “infrastrutturale” e “territoriale” è – per la “relazione” – quello della “distanza” chilometrica;

– il rimedio esauriente ed ecumenico è ritenuto – sempre per la “relazione” – il mezzo telematico e informatico, oltre allo sviluppo delle strade.

Da qui la riprova che il legislatore delegato:

·  ha indebitamente ridotto la preoccupazione del legislatore delegante (e del correlativo “sistema normativo complessivo”) circa la “specificità territoriale” e la “situazione infrastrutturale” alla distanza chilometrica ed alla viabilità, così pretermettendo la fattispecie di un “arcipelago” e della notorie sue difficoltà di collegamento con la terraferma;

· per di più, ha ritenuto rimedio generalizzato (quale che sia la distanza chilometrica) il mezzo “informatico e telematico”, così elidendo di fatto interamente le ragioni di preoccupazione del legislatore delegante, il cui criterio imposto al delegato è stato fatto apparire come totalmente privo di senso, ossia erroneo perché non contemplante detti nuovi strumenti (e, se non è questa violazione di delega …!);

·  ha implicitamente applicato questo rimedio alla fattispecie di Lipari (del suo arcipelago), senza considerare che, giusto a misura della “specificità” territoriale e strutturale dell’Isola, il rimedio è assolutamente insufficiente;

·  in ogni caso, ha omesso l’osservazione specifica della fattispecie di Lipari ed è, perciò, venuto meno ad un obbligo di motivazione tanto più ineludibile in ragione della unicità del caso, così denotando l’omissione di quella valutazione che il “criterio” impartito dal delegante gli imponeva comunque.

Sussistono dunque, dubbi “non manifestamente infondati” sull’argomentata incostituzionalità per violazione dell’art. 76 Cost. e del “principio di ragionevolezza”; anzi, sussiste addirittura certezza di illegittimità.

Si aggiunga, poi, la già dedotta impossibilità di perseguire l’obiettivo della delega  consistente nella “maggiore efficienza” della giustizia; anzi, la presumibile certezza dell’aggravamento dell’inefficienza del Tribunale di Barcellona P.G. a causa delle disfunzioni generate dai ritardi nel flusso di soggetti investiti a qualsiasi titolo dal funzionamento dell’organizzazione giudiziaria. Spiccherà, così, ancor più marcatamente la censurabilità della soppressione dell’Ufficio di Lipari.

5. Sussiste, pertanto, il presupposto giuridico per la rimessione della sollevata questione alla Sovrana Corte. E si giudica sufficiente, al fine della descrizione delle condizioni delle singolarità di fatto che legittimano il superiore ragionamento, quanto esposto nel ricorso. Vi si coglie ordinatamente:

–  la notoria difficoltà (e, spesso, l’impossibilità) dello spostamento degli isolani attraverso il braccio di mare;

– gli svantaggi personali e le disfunzioni amministrative;

– la storicità della presenza in Lipari di un Ufficio Giudiziario (documentata già nel secolo XIX) e la ineludibilità di essa per il rispetto della “ratio” ispiratrice della legge delega e del “sistema normativo complessivo” in cui questa si inscrive.

Quanto, poi, alla specificazione del vizio di costituzionalità, si precisa e ribadisce che la violazione dell’art. 76 Cost. e del principio di “ragionevolezza” deriva dal contrasto tra l’art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2012 n. 155 – che, mediante il rinvio all’Allegato “A” della stessa Fonte, sopprime la sezione distaccata del Tribunale di Lipari – e l’art. 1, comma 2, lett. d) e b), della legge 14 settembre 2011 n. 148.

P.Q.M.

il Tribunale, previa sospensione degli atti impugnati, rimetta con propria ordinanza alla Sovrana Corte costituzionale l’argomentata questione di costituzionalità.

Tribunali&Chiusura. Il Tar della Liguria concede la sospensiva per il tribunale di Sanremoultima modifica: 2013-09-26T18:27:00+02:00da leonedilipari
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