Lipari&Tribunale, il tar di Catania nel merito si pronuncerà nel giugno 2014

avvocatisciopero.jpgLipari – La Seconda Sezione del T.a.r. di Catania si è pronunciata con Ordinanza n. 797 del 26 settembre sulla domanda cautelare del Comune di Lipari diretta ad ottenere la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità riguardante la soppressione della Sezione distaccata del Tribunale di Lipari e, nelle more del relativo giudizio, la sospensione dell’accorpamento dell’Ufficio giudiziario di Lipari al Tribunale di Barcellona P.G..

L’Ordinanza disattende siffatta domanda del Comune ma, anziché limitarsi a dare atto della conclusione della fase cautelare, si fa carico degli “innegabili disagi” causati alla Comunità eoliana dalla soppressione del Tribunale e fissa l’udienza per la trattazione di merito del ricorso nel 25 giugno 2014, ossia con un differimento che appare, a chi sa della saturazione dei ruoli di udienza del Tribunale già per il prossimo anno e mezzo, veramente minimo.

Del resto, l’esplicito riferimento del Tribunale all’art. 55, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo, conferma che intenzione del Giudice è stata quella di assicurare la celere definizione del giudizio. Infatti, la norma dispone che “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito”.

E’ superfluo osservare che, se l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal Comune e mantenuta pur dopo la sfavorevole sentenza n. 237 della Corte Costituzionale fosse apparsa priva di valore al Tribunale, questo non si sarebbe ovviamente preoccupato di assicurare la celere definizione del giudizio.

Peraltro, l’Ordinanza segnala l’importanza delle varie e dotte eccezioni processuali dall’Avvocatura dello Stato, ritenendole perciò meritevoli di una ponderazione ch’è impossibile in sede di sommaria delibazione cautelare. Aggiunge, inoltre, che il disposto rinvio al merito  è dovuto al fatto che “i profili di danno grave e irreparabile prospettati dal Comune ricorrente appaiono piuttosto rientrare nel novero di “innegabili) disagi”. Vale a dire che l’Ordinanza motiva il rinvio al merito con la complessità giuridica della vertenza e con la ritenuta assenza della condizione abilitante all’emissione di misura cautelare, cioè il cd. “periculum in mora”. E ciò sembra deporre a favore della non peregrinità della doglianza del Comune, la quale avrebbe potuto, altrimenti, essere apertamente  disattesa già con l’Ordinanza, senza necessità di giustificare il rinvio con dette due circostanze processuali.

Tutto ciò sembra confermare che la questione agitata dal Comune (violazione, da parte del decreto legge n. 155 del 2012, dei criteri imposti dalla legge di delega n. 148 del 2011 in vista della individuazione degli uffici da sopprimere) è apparsa e appare ben meritevole di esame e studio, nonostante il verdetto assolutorio della Corte Costituzionale e grazie alla singolarità della fattispecie eoliana.

Insomma, si tratta di una pronuncia interlocutoria (infatti, definita “ordinatoria”) che non disarma la speranza del Comune di un prossimo accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità per violazione, da parte del legislatore delegato, del principio impostogli con la legge delega, cioè aver riguardo alla “specificità territoriale del bacino d’utenza e alla situazione infrastrutturale”.

Tanto più nutrita è questa speranza in quanto la relazione ministeriale allo schema di decreto delegato – che è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale per giudicare della “ragionevolezza” delle specifiche soppressioni di tribunali poste alla sua attenzione – ha indebitamente ridotto la preoccupazione del legislatore delegato circa le difficoltà di mobilità degli utenti in meri problemi di “distanza chilometrica e viabilità”, così giungendo ad evocare, come risolutivo e generale rimedio, “lo sviluppo della rete viaria e delle comunicazioni informatiche e telematiche” (!?!). E ciò basta a far risaltare il travisamento della delega e, con esso, le buone chance di successo della doglianza del Comune.

L’Amministrazione Comunale

Prof. Fulvio Cintioli

L’ORDINANZA. REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2013, proposto da: Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Cintioli, con domicilio eletto presso Carmelo Toscano in Catania, via della Scogliera, n. 1; contro Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Ministro della Giustizia, Presidente della Corte d’Appello di Messina, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, – del decreto n. 21 del 28.2/4.3.2013 del presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto recante misure per l’attuazione dell’ art. 2 del d.lgs. n. 155 del 7/09/2012 che ha soppresso la sezione distaccata di Lipari; – del decreto n. 42 del 16/04/2013; – dei provvedimenti del Presidente della Corte d’appello di Messina, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia che abbiano eventualmente ratificato questi decreti o li abbiano preceduti;

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il pres. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che il ricorso introduttivo risulta sostanzialmente fondato su deduzioni di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 155 del 7/09/2012, in larga parte già negativamente delibate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 237/2013; Considerato che le ulteriori questioni di illegittimità costituzionale, così come riarticolate con la memoria del 21.09.2013, attengono ora sostanzialmente a profili relativi all’esercizio (asseritamente illegittimo) della delega legislativa, connotata da indubbi profili di discrezionalità;

Ritenuto che le eccezioni di inammissibilità ed incompetenza, alternativamente dedotte dalla difesa erariale, meritano di essere ponderatamente esaminate nella sede della delibazione di merito; Atteso che i profili di danno grave ed irreparabile prospettati dal Comune ricorrente appaiono piuttosto rientrare nel novero di (innegabili) disagi; Considerato che le doglianze del Comune ricorrente possano trovare adeguata delibazione con la sollecita definizione del giudizio nel merito, e che a tal fine può fissarsi la data di discussione del ricorso nel merito; Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, attesa la natura sostanzialmente ordinatoria del presente provvedimento; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 55, co. 10, c.p.a. fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25.06.2014 . Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati: Salvatore Veneziano, Presidente, Estensore Giovanni Milana, Consigliere Rosalia Messina, Consigliere.

Lipari&Tribunale, il tar di Catania nel merito si pronuncerà nel giugno 2014ultima modifica: 2013-09-27T08:00:54+02:00da leonedilipari
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