Si resta completamente esterefatti, nel leggere quanto riportato nel comunicato da parte del Comune di Lipari e riguardante il pagamento delle fatture per erogazione di acqua a privati, dove tra l’ altro si minaccia, non molto velatamente, il taglio dell’ erogazione del prezioso liquido, per questo, sarebbe opportuno innanzitutto che chi scrive si documenti dettagliatamente sull’ eventuale procedura di distacco essendo l’ acqua bene di primaria e vitale importanza per l’ essere umano.-
Per entrare nel dettaglio, bisogna chiarire alcuni punti fondamentali, altrimenti con tutte le date e leggi riportate nel comunicato del Comune, l’ utenza fa proprio fatica capirne il contenuto e il significato;
* la tariffa media odierna dopo la determinazione 81/2009 del sindaco di Lipari, è stata intesa ad evitare una sperequazione fra tutti i coloro che consumavano o meno le 80 tonnellate previste dalla gestione EAS, dunque niente di assolutamente particolare se non lo stesso trattamento per tutti;
* l’ art.10 comma 28 della legge 106/2011, precisa che l’ entrata in vigore del D.L. n.135/2009 dove si legge della cessazione del regime transitorio, non può assolutamente prendere in considerazione quanto fatturato nell’ anno 2009, anche perchè fino alla data del 25.09.2009 dovevano applicarsi le regole, dopo modificate, pertanto la fatturazione relativa all’ anno 2009 risulta essere assolutamente illegittima;
*il Comune di Lipari o chi per esso, ha dimenticato, scientemente, di omettere in quel comunicato la risposta ricevuta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica Ufficio per gli Investimenti di Rete e i Servizi di Pubblica Utilità, a firma del Coordinatore, Dr.ssa Isabella Imperato, in data 01.08.2011 prot. DIPE 0003154 P-4-15.17 alla richiesta inoltrata dal comune di Lipari IV° Settore Servizio Idrico, nella quale si riferisce testualmente, tra le altre cose ” … in proposito, preso atto delle comunicazioni del CONVIRI, circa la mancata applicazione del metodo normalizzato, si conferma che gli adeguamenti tariffari del servizio idrico dovevano essere adottati secondo le modalità indicate nelle delibere CIPE ed in particolare, per quanto riguarda gli aumenti riferiti al periodo 2003/2007 ed agli anni 2008 e 2009, facendo riferimento alla delibera n. 117 del 18.12.2008, ed alle circolari esplicative n. 3269/c del 25.09.2009 e n.3636/c del 18.05.2010 emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ovviamente gli incrementi previsti ai diversi punti della delibera citata potevano essere concessi solo previa presentazione, nei termini indicati, della documentazione richiesta per i diversi periodi temporali di riferimento. Si precisa inoltre che, secondo costante giurisprudenza, gli aumenti non possono avere decorrenza anteriore a quella di pubblicazione dei relativi provvedimenti tariffari sul B.U.R.L. …”
Bene alla luce di quest’ ultimo documento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui il Comune aveva richiesto chiarimenti sulle tariffe idriche del Comune di Lipari, ci chiediamo:
*il Comune di Lipari ha presentato la documentazione richiesta per aver concesso il previsto aumento ?
*alla luce di quanto in esso contenuto, riferimento 25.09.2009, gli aumenti tariffari per i periodi 2003/2007 e anni 2008-2009, se autorizzati non potevano superare la percentuale prevista nella delibera CIPE, sempre se fosse stata presentata la documentazione richiesta;
* anche per assurdo, prendendo in considerazione quanto riportato nel comunicato del comune di Lipari, comunque gli aumenti non potevano avere effetto retroattivo;
* anche per quanto attiene, gli anni successivi, l’ eventuale fatturazione calcolata con la percentuale di oltre il 130%, deve ritenersi illegittima in quanto, come sopra illustrato, il comune di Lipari, non presentato, forse, la documentazione per l’ autorizzazione all’ aumento, prevista dalla norma vigente;
* il Comune di Lipari, tra l’ altro non ha richiesto ai singoli utenti, se avessero voluto mantenere il vecchio contratto o quello nuovo che avrebbe dovuto presentare agli stessi.
In conclusione, questa Associazione, prende le debite distanze da tale comunicato, artificioso, che non illustra tutta la verità, in base alla documentazione in nostro possesso, tentando di fuorviare quanti ancora non hanno focalizzato la situazione, nello stesso momento invita il responsabile del IV Settore Servizio Idrico del Comune di Lipari, a voler revocare in autotutela tutta la fatturazione relativa, riconoscendo il proprio errore ed effetuando un calcolo, serio e veritieo, secondo l’ effettivo consumo e non prendendo in considerazione, guarda caso si in queste occasioni, quanto ereditato dall’ EAS.-
*Procuratore dei Diritti del Cittadino