FELICINO MIRABITO, “SUI TRIBUTI EVASIONE DILAGANTE…”

f1e37f10d21cfed91910c150818b1366.jpgdi Felicino Mirabito*

Siamo giunti a fine giugno ed ancora il Consiglio Comunale non ha potuto riunirsi per deliberare sul Bilancio di previsione per l’anno 2008 e pluriennale 2008/2010. Le norme, che danno l’autonomia finanziaria ai Comuni, impongono agli stessi di reperire le risorse finanziarie necessarie per la gestione del paese e dei servizi comunali.
Le difficoltà che incontra l’amministrazione per la stesura del Bilancio comunale mi fa pensare che probabilmente le risorse finanziarie prevedibili non sono sufficienti alla copertura delle spese previste o, nel caso della trsu, non siano sufficienti per erogare il servizio.
Ad occhio ho l’impressione che l’evasione dei tributi comunali è maggiore di
quella che, pur deprecabile, può essere considerata fisiologica e ciò nonostante l’encomiabile e prezioso lavoro che giornalmente svolge il servizio tributi, nonostante la cronica mancanza di personale addetto.
Credo che ora come non mai sia necessario procedere con una ricognizione, seria, dei valori imponibili produttivi di risorse finanziarie attraverso l’individuazione di tutte le unità immobiliari e del loro effettivo utilizzo.  Ciò può essere eseguito, abbastanza agevolmente, incrociando i dati in possesso del nostro servizio tributi con quelli reperibili dal “catasto elettrico”. Il “catasto elettrico” non è certo una novità per i contribuenti italiani: si tratta di una delle tante disposizioni varate nel tempo per cercare di contrastare i fenomeni evasivi nel settore dei redditi immobiliari.  La Legge finanziaria, n. 311 del 2004, ha implementato la base dati di questa sorta di “catasto” includendo anche le utenze di acqua e gas con l’obbligo, da parte delle società fornitrici di tali servizi, di comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati catastali delle unità immobiliari presso le quali è erogato il servizio. L’obiettivo è quello di far emergere locazioni immobiliari non dichiarate o
parzialmente dichiarate, tutte le eventuali attività economiche completamente sconosciute nonché l’evasione dei tributi locali dovuti sugli immobili o per il loro utilizzo.
Il relativo obbligo grava anche sui soggetti diversi dal proprietario o dal titolare di un diritto reale, che ha attivato utenze sugli immobili dai medesimi posseduti o detenuti. Soggetti obbligati alla comunicazione dei dati sono gli operatori che, all’interno della catena di distribuzione dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, intrattengono direttamente il rapporto contrattuale di fornitura o somministrazione con l’utente. Lo stesso obbligo grava anche sui soggetti che effettuano, a favore dell’utenza, prestazioni complesse, come ad esempio, coloro che erogano forniture di energia tramite impianti di teleriscaldamento, ma il caso non ci interessa. La Finanziaria per il 2005 aveva stabilito come a decorrere dal 1° aprile 2005, le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti, mentre, per i contratti in essere, le stesse informazioni sono acquisite solo in occasione del rinnovo oppure della modificazione del contratto stesso. Pertanto, stando al tenore letterale della norma, le aziende e gli enti interessati  sono obbligati a raccogliere e comunicare i dati identificativi degli immobili in relazione ai  contratti “nuovi”, stipulati, cioè, a partire dal 1° aprile 2005: le nuove disposizioni, infatti,  prevedono che all’atto della sottoscrizione dei nuovi contratti i soggetti obbligati richiedono ai clienti i dati utili ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione all’amministrazione
finanziaria.
Per i contratti già in essere alla data del 1° aprile 2005, invece, l’obbligo di reperimento dei dati e di comunicazione non deve essere assolto immediatamente, ma in occasione del rinnovo oppure della modificazione del contratto: e qui bisogna fare un po’ di attenzione visto che molto spesso nei contratti ricorrono clausole che prevedono il rinnovo tacito del contratto oppure la sua durata a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il rinnovo tacito, in considerazione della finalità perseguita dal legislatore ossia quella di fornire in tempi brevi all’Amministrazione Finanziaria una banca dati informativa utile a monitorare l’andamento dei fenomeni economici connessi agli immobili, il Fisco ha chiarito che le aziende erogatrici sono comunque tenute a fornire i dati catastali dell’immobile in occasione del primo rinnovo tacito, successivo alla data del 1° aprile 2005. In presenza di ogni variazione delle condizioni contrattuali, quindi, l’ente erogatore deve richiedere i dati catastali all’utente attraverso l’invio di formulari, anche nel caso in cui gli stessi dati siano, eventualmente, presenti presso altre banche dati, diversamente organizzate, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda gli immobili non accatastati o non individuati in catasto mediante un identificativo catastale specifico, come pozzi, vasche d’irrigazione, cartelli pubblicitari, spazi pubblici per fiere, giostre, il Fisco ha chiarito come i soggetti che stipulano i contratti di somministrazione debbano inserire, nel formulario da sottoporre all’utente e nella successiva comunicazione all’Agenzia, i dati relativi ad ogni immobile presso cui è attivata l’utenza; per questi casi dovrà altresì essere specificato se si tratta di immobile non dichiarato al catasto o di immobile non accatastabile, come, ad esempio, nei casi appena descritti. Con questo sistema sarà abbastanza facile da “scovare” l’utente inadempiente, evasore, totale o parziale. Il Comune inoltre può richiedere gratuitamente all’ANCI-CNC la banca dati del Catasto Elettrico ovvero il censimento effettuato nel 1993 dal Ministero delle Finanze per ogni utente di energia elettrica. Per quanto sopra esposto la invito a valutare l’opportunità di attivare da subito l’attività di accertamento alla ricerca dell’evasione dei tributi locali. L’avvio delle procedure di accertamento attraverso l’utilizzo del catasto elettrico ci porterebbe nel giro di pochi mesi a reperire quelle risorse finanziarie necessarie per rispondere alle domande ed alle sollecitazioni che giornalmente ci pongono i nostri concittadini. Voglia infine valutare la possibilità di accompagnare l’avvio dell’accertamento con un sistema di autodenuncia che consenta la riscossione immediata dei tributi evasi, non ancora prescritti, con la sola maggiorazione degli interessi di Legge al fine limitare l’accertamento, con l’applicazione delle sanzioni correlate, a quanti, nonostante l’opportunità data, ritengono di poter fare ancora i furbi.

*Consigliere comunale Pdl.

 

 

FELICINO MIRABITO, “SUI TRIBUTI EVASIONE DILAGANTE…”ultima modifica: 2008-06-29T12:11:35+02:00da leonedilipari
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