Secondo il Russo però l’accertamento non sarebbe stato eseguito nei termini. In data 27/8/2002 presentava denunzia ai Comandi Generale, Regionale e Povinciale della Guardia di Finanza, nonchè al Comando della compagnia G.F. di Milazzo e alla locale Procura della Repubblica segnalando il mancato intervento della Guardia di Finanza di Lipari. Secondo il Russo l’accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza successivamente all’esposto presentato agli organi superiori si rendeva improduttivo. Fatto sta che per l’esposto presentato il ragionier Russo veniva rinviato a giudizio per il reato previsto dall’art. 368 codice penale (calunnia). Al processo di primo grado tenutosi a Barcellona PG veniva quindi condannato a 16 mesi di reclusione con il beneficio della condizionale ed al pagamento delle spese processuali a favore del Comandante della GdF di Lipari costituitosi nel frattempo parte civile. Nel processo di appello tenutosi presso la Corte di appello di Messina in data 13/5/2008, nonostante la richiesta del Procuratore Generale che chiedeva l’assoluzione dell’imputato, il collegio giudicante ha ritenuto colpevole l’imputato confermando la sentenza di primo grado. In questi due processi era stato difeso dall’avvocato Angelo Pajno. Ora però la sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione ha assolto Girolamo Russo per insussistenza del reato.
Girolamo Russo, condannato in 1′ e 2′ grado, assolto in cassazione
Girolamo Russo, condannato in 1′ e 2′ grado, assolto in cassazioneultima modifica: 2009-02-19T13:20:28+01:00da
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