GIUDICE DEL LAVORO, ORDINANZA CHE CREA UN PRECEDENTE, “CONTRATTO A PROGETTO FITTIZIO. RICONOSCIUTO IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO”

c00a94a30adfb2891849c3d1c3cce125.jpgCon ordinanza il Tribunale di Barcellona, sezione lavoro, ha accolto il ricorso presentato dall’ex collaboratore a progetto della Pumex s.p.a., Lorenzo Aiello, riconoscendo l’esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 Il lavoratore, assisitito dall’avvocato Antonella Longo, era stato assunto dalla società in data 3/06/05, con contratto di collaborazione a progetto della durata di due mesi, di volta in volta rinnovato con identico oggetto sino al 30/06/07.

Il Giudice ha affermato, in via cautelare, “il carattere fittizio dei suddetti contratti, dato il “vago contenuto dei progetti” e considerato inoltre che, come emerso dalla sommaria istruzione, il rapporto si svolgeva, nella realtà, secondo le modalità proprie del lavoro dipendente, “senza alcuna autonomia da parte del lavoratore e con sottoposizione dello stesso a vincoli di orario ed alle direttive del caporeparto”.

La richiesta del provvedimento d’urgenza è stata accolta poiché il trascorrere del tempo necessario per il giudizio ordinario, avrebbe irrimediabilmente pregiudicato la posizione lavorativa del lavoratore Aiello, non consentendogli di beneficiare delle misure di sostegno all’occupazione predisposte dalla Regione Sicilia in favore degli ex dipendenti a tempo indeterminato della Pumex s.p.a, ed in particolare di rientrare tra i lavoratori in mobilità attualmente impiegati dal Comune di Lipari in attività socialmente utili, ai sensi della delibera della Giunta Municipale n. 7 del 5/2/08.

Il Tribunale di Barcellona ha pertanto ordinato alla Pumex s.p.a. in persona del liquidatore, “di integrare l’elenco dei lavoratori licenziati, trasmesso alla Commissione Regionale per l’Impiego con il nominativo di Lorenzo Aiello, quale ex lavoratore dipendente a tempo indeterminato, dal 6/06/05 sino alla data di cessazione dell’attività da parte dell’azienda, ai fini dell’inserimento nella lista di mobilità della Regione Sicilia”

 

Il giudizio proseguirà nel merito per la corresponsione dei compensi previsti dal contratto collettivo in relazione alle mansioni effettivamente svolte, nonché per il risarcimento dei danni.

 

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GIUDICE DEL LAVORO, ORDINANZA CHE CREA UN PRECEDENTE, “CONTRATTO A PROGETTO FITTIZIO. RICONOSCIUTO IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO”ultima modifica: 2008-05-31T22:35:00+02:00da leonedilipari
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