Lipari, si muove il Difensore Civico. Sollecito al sindaco e…

frizzopiccola.jpgdi Francesco Rizzo*

Si inoltra  la presente in merito alla interrogazione in oggetto, con la quale il Consigliere Cinturrino segnala la carenza di fermate autobus  nel tratto Unci – Stazione di Lipari.  Poiché ai sensi dall’art’ 60 dello Statuto Comunale ,“Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell’affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con le stesse modalità, il difensore civico può procedere congiuntamente col funzionario o con i funzionari interessati, entro un termine all’uopo fissato, all’esame della pratica o del procedimento. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, nei termini di legge e di regolamento, la definizione della pratica o del procedimento dandone immediata notizia al cittadino o all’ente interessato e per conoscenza ai competenti organi statutari del comune. Si chiede pertanto di volere fissare un incontro congiunto, al fine di incardinare il procedimento e di definirlo entro 90 giorni dalla ricezione della presente. Pertanto al fine di definire la rilevante problematica connessa al trasposto pubblico, La invito a voler relazionare allo scrivente in merito. Inoltre, facendo seguito a precedente missiva inoltrato all’Ufficio, non riscontrata, si rileva che , sempre il Consigliere Cintorrino, aveva rilevato l’assenza di copertura delle fermate già esistenti. Ora, poiché dal residua secondo  il  rendiconto di gestione, l’importo di €. 126.347,73, alla voce “Introiti da sanzioni amm.ve a destinazione vincolata “, si chiede di procedere celermente ad esperire le procedure volte alla  realizzazione degli interventi richiesti. Si inoltra la presente al Presidente, affinchè ne  riferisca in consiglio.

Con la presente,  si comunica che il Difensore Civico del Comune, Avv. Francesco Rizzo, ha ricevuto la cittadinanza   in data  17 agosto  2010, dalle ore 11.00 alle ore 13,  presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale sito al 1° Piano del Palazzo Municipale di Via Falcone e Borsellino. Sono state  riscontrate le seguenti istanze scritte : verifica della procedura di appalto – litorale di Acquacalda,  sollevata dal comitato Casta; risposta interrogazione Cons. Centorrino su fermate autobus;  Riscontro Cons. Megna su  negato accesso atti. Nel corso del ricevimento , in data odierna, si è proceduto ad audizione di un  cittadino richiedente su : istanza per occupazione abusivo del suolo pubblico – mancato riscontro degli Uffici Competenti. Si rappresenta infine che il prossimo ricevimento si svolgerà in data 25 agosto 2010, dalle ore 11.00 alle ore 14.00. Al fine di concordare eventuali appuntamenti , al di fuori delle date e degli orari  fissati, esaudendo alcune richieste  pervenute  in tale senso, fornisco, per l’opportuna  diffusione ed al fine di migliorare il servizio reso, i recapiti di riferimento: Ufficio “ Attività  del Consiglio comunale  e della Segreteria generale “,090-9887257- fax 090-9887910 , (Sig.ra Maria Famularo ); 392-4697535 ( utenza telefonica privata Avv. Francesco Rizzo).

Art. 60 Difensore civico: Al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale è istituito l’ufficio del difensore civico. Il difensore civico è eletto a suffragio universale fra i cittadini residenti nel Comune. Le candidature dovranno essere presentate da almeno 130 elettori del comune le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge. Viene eletto difensore civico il candidato che otterrà il maggior numero di voti validi. La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori. Il difensore civico dura in carica per un periodo di quattro anni, esercitando le funzioni fino all’insediamento del successore. Il difensore civico non può essere rieletto. Il difensore civico è eletto fra i cittadini laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, che diano ampia garanzia di probità, competenza ed esperienza giuridico amministrativa. Non possono essere nominati difensori civici: a) coloro che si trovino in condizione di inelegibilità alla carica di consigliere comunale; b) i parlamentari nazionali e regionali, i consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali nonché i componenti del CO.RE.CO.; c) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica dell’ordinamento comunale, nonché di enti, istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; d) coloro che, per ragioni della loro attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, hanno rapporti continuativi con il Comune; e) coloro che sono stati amministratori nel precedente quadriennio. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di inelegibilità indicate nel precedente comma.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri. Il difensore civico può essere rimosso solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza. Il procedimento di rimozione deve essere avviato mediante la presentazione di una mozione da parte di almeno 600 cittadini elettori o 1/3 dei consiglieri comunali. Sulla mozione si pronuncia il consiglio a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, delibera la decadenza e indice l’elezione del nuovo difensore civico da tenersi entro 60 giorni. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, dispone di mezzi e attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso. Esso si avvale di una segreteria. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di cittadini singoli o associati. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il difensore civico interviene presso l’amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatori di funzioni amministrative, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente emanati. L’azione del difensore civico può essere estesa d’ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l’intervento di cui al comma precedente, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni. Il difensore civico, qualora nell’esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell’operato di altre amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell’attività amministrativa comunale diretta o delegata, ne riferisce al consiglio comunale a termini del successivo comma. Nello svolgimento della sua azione, il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l’eliminazione delle disfunzioni rilevate. Il difensore civico interviene anche di propria iniziativa, in base a valutazione soggettiva a fronte di casi di particolare gravità. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni o gli enti di cui al comma precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l’intervento del difensore civico. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell’affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono.

Con le stesse modalità, il difensore civico può procedere congiuntamente col funzionario o con i funzionari interessati, entro un termine all’uopo fissato, all’esame della pratica o del procedimento. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, nei termini di legge e di regolamento, la definizione della pratica o del procedimento dandone immediata notizia al cittadino o all’ente interessato e per conoscenza ai competenti organi statutari del comune. Trascorso il termine di cui al comma precedente il difensore civico deve portare a conoscenza degli organi statutari gli ulteriori ritardi verificatisi. Il difensore civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nei precedenti commi copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai procedimenti disciplinari previsti, se dipendente comunale; negli altri casi il disservizio viene segnalato all’amministrazione od ente da cui il funzionario dipende. Qualora il difensore civico, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto al sindaco. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate; suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio in apposita seduta pubblica. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per l’assessore comunale. Art. 60 bis Limiti del difensore civico: non può essere candidato a sindaco del Comune di Lipari nel quadriennio successivo a quello in cui ha esercitato il mandato, a meno che non si sia dimesso un anno prima dell’indizione delle amministrative.

Lipari, si muove il Difensore Civico. Sollecito al sindaco e…ultima modifica: 2010-08-18T09:43:00+02:00da leonedilipari
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