Lipari&Tribunale da salvare. Il prof. avv. Fulvio Cintioli ha presentato il ricorso al tar di Catania

mgiorgiannipiccola2.jpggortopiccola1.jpgLipari – Il Comune di Lipari nella persona del Sindaco Marco Giorgianni ha presentato ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Barcellona P.G. per l’annullamento, previa sospensione, della soppressione della Sezione  distaccata di Lipari.

Innanzitutto il ricorso è motivato dal “grave nocumento alla comunità eoliana” derivante da questa decisione per cui i cittadini che devono raggiungere a qualsiasi titolo e ragione, il Tribunale in terra ferma vanno incontro a disagi e costi ignoti ai cittadini non isolani. Disagi e costi che non derivano solo dal tratto di mare da attraversare ma anche dalla distanza fra l’approdo di Milazzo e la sede dell’Ufficio giudiziario di Barcellona P.G. Quindi ai costi e ai disagi del traghettamento si aggiungono quelli del mezzo pubblico col quale percorrere il tratto stradale fra le due città e l’altro mezzo occorrente per andare dalla stazione ferroviaria (o dal capolinea della corriera) alla sede del Tribunale che è periferica e molto distante. Costi e disagi patiti anche per il rientro nell’isola, spesso accresciuti dallo sgomento  per l’impossibilità di farlo a causa degli indugi oltre il momento dell’ultima partenza.

E malgrado tutto questo non è nemmeno detto che si riesca a raggiungere il Tribunale in tempo per i frequenti disservizi dei mezzi di trasporto e della mancata armonizzazione degli orari. Senza contare poi che spesso le condizioni atmosferiche avverse impediscono del tutto l’attraversamento del tratto marino. Questo quadro di difficoltà vale per gli eoliani chiamati a rendere testimonianza, gli avvocati che devono frequentemente recarsi in tribunale, i cittadini che intendono personalmente fruire dei sevizi  dell’Ufficio giudiziario ( certificati, volontaria giurisdizione, ecc.) o accertarsi del concreto andamento delle udienze. Si pensi alle assenze in udienza o ai ritardati adempimenti di avvocati eoliani causate dalle accennate difficoltà logistiche e dalle condizioni climatiche. Tutto ciò finisce col tradursi in disfunzione del servizio reso dal Tribunale e quindi sulle udienze civili e penali che risentono degli inconvenienti occorsi agli eoliani interessati costretti a giungere in ritardo o non giungere affatto. Si pensi alle giustificate assenze in aula di avvocati o di parti o di testimoni che provocano differimenti.

Insomma non può non risaltare come questa soppressione: sia iniqua per la disparità che genera in tema di giustizia a danno di cittadini che vengono abbandonati alla loro insularità, dopo essere stati assistiti dallo Stato per oltre un secolo dato che nell’archivio della Sezione del Tribunale di Lipari si rinvengono atti processuali addirittura del 1897; e riveli insipienza amministrativa per i differimenti e le reiterazioni che saranno causati alla Cancelleria del Tribunale di Barcellona P.G. dalle assenze e dai contrattempi provocati – ad avvocati, parti e testimoni eoliani – dagli inconvenienti atmosferici e dalle difficoltà logistiche.

LA NOTA PRECEDENTE. Per salvare la sezione distaccata del tribunale delle Eolie, da un provvedimento definito “anticostituzionale”, il maggior Comune dell’arcipelago eoliano, guidato dal sindaco Marco Giorgianni e del vice sindaco avvocato Gaetano Orto, ha conferito incarico al prof. avv. Fulvio Cintioli di Messina per ricorrere al tar di Catania.

Nel ricorso di cui presto sarà fissata l’udienza per la sospensione del provvedimento impugnato, è stato evidenziato, “l’interesse ad agire del Comune, che risiede nel suo essere ente esponenziale della comunità dei cittadini di Lipari e delle altre Isole comprese nel territorio comunale (Stromboli, Panarea, Vulcano, Alicudi e Filicudi). La condizione specifica, dà istituzionalmente titolo all’ente per rappresentare, anche giudizialmente, gli interessi della cittadinanza lesi dagli impugnati provvedimenti e dal presupposto atto legislativo”.

I motivi di diritto, in sintesi, sono: “la incostituzionalità, dell’art. 2 del citato D.Lgs. n. 155/2012 (e della tribunalelipari.jpgrelativa nuova Tabella A); dell’art. 1,  comma 2, della legge n. 148/2011, oltre la gravità del vulnus che la norma infligge ai cittadini di Lipari e dell’intero arcipelago eoliano. Nel ricorso, è stato evidenziato il grave nocumento alla Comunità eoliana. L’insularità di Lipari fa sì che i suoi cittadini che debbano raggiungere – a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione – il Tribunale in terraferma vadano incontro a disagi e costi ignoti ai cittadini non isolani. L’iniquità della soppressione, giusto per la disparità generata, in tema di giustizia, a danno di cittadini che vengono abbandonati alla loro insularità, dopo essere stati assistiti dallo Stato per oltre un secolo, dato che nell’archivio della Sezione di Tribunale di Lipari si rinvengono atti processuali addirittura del 1897)”.

Inoltre ha evidenziato, “l’insensatezza della soppressione su un piano di riflessione sociologica, in quanto la presenza nell’Isola di un presidio giudiziario è certamente un mezzo di prevenzione delle attività delittuose, evidenziando che anche culturalmente ed economicamente il Tribunale nell’Isola è fonte di vantaggio alla Comunità. I motivi di violazione della legge sono stati dedotti relativamente alla Incostituzionalità dell’art. 2 (e relativa Tab. A) del D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 155 per :violazione dell’art. 76 Cost.; violazione dell’art. 76 Cost. sotto altro profilo; violazione dell’art. 24 e 3 Cost.; violazione dell’art. 97. VIOLAZIONE DELL’ART. 76”.

Nel ricorso è stato specificato che “non si coglie, del resto, alcun risparmio di spesa in un accorpamento che renderò vistosamente inadeguato il plesso del Tribunale di Barcellona P.G., ch’è già notoriamente inadeguato rispetto al presente ruolo civile e penale.
I. Incostituzionalità dell’art. 1, comma 2, della L. 148/2011 per violazione degli artt. 70, 72, 76 e 77 Costituzione. Sono stati violati sia l’iter ordinario di formazione legislativa (art. 70 e 72, commi 1 e
4) sia l’iter previsto per la decretazione d’urgenza (art. 77, comma 2). Poiché l’invalidità dei provvedimenti impugnati può derivare soltanto dalla cessazione di efficacia del D.Lgs. n. 155/2012 e/o della Legge n. 148/2011, giova che, in sede cautelare, il Tribunale faccia propria la superiore eccezione di incostituzionalità e rimetta la questione alla Corte Costituzionale, così sospendendo il presente
giudizio in attesa dell’alto verdetto. Facendo presente che, è massimo interesse della Comunità di Lipari e dell’intero Arcipelago eoliano che, nelle more del sindacato di costituzionalità, venga mantenuto il
Presidio giudiziario nell’Isola, giusto per evitare disagi e pene che sarebbero irrimediabili nell’auspicata evenienza di favorevole pronuncia della Sovrana Corte. P.Q.M. il Tribunale, previa misura
cautelare ed elevazione della prospettata questione di costituzionalità, accolga il ricorso in caso di accoglimento della relativa eccezione da parte della Corte Costituzionale, così riconoscendo l’illegittimità degli atti impugnati ed annullandoli”.

Tutta la comunità attende con trepidazione il provvedimento di sospensione del tar di Catania e i legali dell’isola sono solidali con il sindaco Giorgianni e il vice sindaco avv. Orto che hanno inteso avviare un giudizio storico, inteso a tutelare gli interessi della comunità eoliana, affidando il mandato all’illustre prof. Avv. Cintioli.

Lipari&Tribunale da salvare. Il prof. avv. Fulvio Cintioli ha presentato il ricorso al tar di Cataniaultima modifica: 2013-05-16T18:13:33+02:00da leonedilipari
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