Eolie&Scuola

bpavone.jpgdi Bartolo Pavone*

Desidero approfondire meglio la questione riguardante la trattenuta del 2,50 a carico del lavoratore sulla busta paga da parte dello Stato, perché me ne sto occupando in questi giorni a tutela del personale scolastico tutto. Premesso che: Il lavoratore subordinato ha diritto, all’atto della cessazione dal servizio, a un trattamento di fine servizio/rapporto.
Nel settore pubblico, fino all’emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il trattamento di fine rapporto, era liquidata l’indennità̀ premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l’indennità̀ di buonuscita ai dipendenti statali. I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per i modi di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.

Il trattamento di fine rapporto, invece, è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore, rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dall’art. 2120 ed erogato in forma di capitale al momento della cessazione dal servizio.
Il decreto legge n.185/2012 ha effetti esclusivamente sulle posizioni dei lavoratori già in regime di trattamento di fine servizio, che continuano anche dopo il 31 dicembre 2010 a maturare il trattamento di fine servizio e non più il trattamento di fine rapporto, con assoggettamento, pertanto, alla contribuzione previdenziale obbligatoria prevista nella misura del 2,50% a carico del lavoratore, ai sensi dell’art.undici legge n.152/1968 e dell’art.37 D.P.R. n.1032/1973.
La sentenza della Corte costituzionale n.223/2012, tuttavia, ha espressamente censurato, nel dichiarare illegittimo in parte qua la norma (art.12, comma 10, D.L. n.78/2010) che, nell’interpretazione dell’ex
Inpdap, consentiva la trattenuta del 2,50% a carico del lavoratore, la prassi dell’ex INPDAP di estendere anche al trattamento di fine rapporto la contribuzione posta a carico del lavoratore nel diverso regime di trattamento di fine servizio.

L’illegittima prassi, come si è visto, si fondava sull’art.uno, comma sette, del d.p.c.m. 20 dicembre 1999, che subdolamente prevedeva anche per il t.f.r. le stesse aliquote contributive che per il t.f.s., escludendo espressamente la trattenuta del 2,50% solo per i dipendenti che avrebbero preferito la previdenza integrativa.
Ne consegue che tutti quelli che operano nel pubblico impiego in regime di trattamento di fine rapporto hanno diritto a chiedere, nel termine prescrizionale decennale, all’INPS (che ha incorporato l’INPDAP dal 1° gennaio 2012) la restituzione della contribuzione indebitamente trattenuta (e risultante sui prospetti paga).

*Dirigente sindacale Anief

Eolie&Scuolaultima modifica: 2012-11-15T09:09:43+01:00da leonedilipari
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