In riferimento alle recenti notizie apprese sul Suo giornale online delle accuse rivolte al Presidente del Consiglio e della difesa d’ufficio conseguente, ricavo un esempio da una cronaca politico-giudiziaria Italiana, che può dare l’idea di come la scelta arbitraria delle parole possa manipolare la realtà, alterandola e rendendola irriconoscibile. Meno di un anno addietro, il 25/02/2010, le sezioni unite Penali della Corte di Cassazione, si sono occupate del caso di tale Mills, meglio noto come l’avv.to Mills. Questo signore, di nazionalità Inglese e di professione avvocato, esperto nella costituzione di società nei così detti paradisi fiscali era stato accusato di un delitto assai grave: corruzione in atti giudiziari in concorso con Berluscono Silvio. In concreto Mills, che per conto di Berlusconi aveva creato e gestito numerose società offshore del gruppo fininvest, era accusato di avere ripetutamente testimoniato il falso al fine di occultare le responsabilità dello stesso Berlusconi, ricevendone, in cambio, cospicue somme di denaro.
Il procedimento, iniziato, come è naturale, a carico del presunto corrotto e del presunto corruttore, si era scisso nell’Ottobre del 2008. Il Tribunale di Milano, infatti, aveva separato la posizione dell’imputato Berlusconi per trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, affinché questa valutasse la legittimità del così detto lodo Alfano. Il lodo Alfano, che aveva disposto la sospensione dei procedimenti penali nei confronti delle alte cariche dello stato, è stato dichiarato incostituzionale, circa un anno dopo, per violazione del principio di uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge. Per effetto di quella legge, il procedimento a carico di Berlusconi venne sospeso, mentre quello a carico dell’imputato Mills proseguì sino alla condanna da parte del tribunale, a quattro anni e sei mesi di reclusione. La Corte di Appello confermò la condanna. Le sezioni unite della Corte di Cassazione, in data 25/02/2010 confermava, in sentenza, la sussistenza del reato di corruzione, dichiarando, però, la prescrizione. Prima di proseguire, è bene chiarire sinteticamente due concetti. Nei libri di diritto penale, la corruzione si definisce reato pluri soggettivo, aconcorso necessario.
1) Perché sussista dunque il reato di corruzione è necessario che ci siano almeno due responsabili, il corrotto Mills ed il corruttore Berlusconi.
2) La prescrizione è una causa di estinzione dei reati collegata al trascorrere del tempo. La ragione di questo istituto giuridico, è emerso il venir meno dell’interesse dello Stato a punire la relativa condotta.
La sentenza che dichiara estinto un reato per prescrizione, ha come premessa logica e giuridica la sussistenza del reato stesso ed è cosa ben diversa da una sentenza di assoluzione. Riporto la testuale motivazione della la sentenza delle sezioni unite: “al riguardo deve osservarsi che, alla stregua delle valutazioni dianzi effettuate risulta verificata la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari”. Il che significa che Milss è stato certamente corrotto, essendo stata provata per conseguenze necessarie la sussistenza tanto di un corrotto tanto di un corruttore, ne consegue che l’imputato Berlusconi, dovrà, ma non lo farà, “presentarsi in Tribunale per discolparsi”. I media, il Giornale e TG 1, per conclamata ignoranza, non stabiliscono che assoluzione e prescrizione sono due cose diverse, facendo apparire che Berlusconi è innocente. Sul punto trattato, desidererei possibilmente conoscere le opinioni di chi legge e di chi si occupa, forse per amicizia e gratuitamente, della difesa d’ufficio di Berlusconi Silvio. Cordiali saluti
Avvocato Emanuele Carnevale