Cartelloni e insegne, anche se hanno uno scopo dichiaratamente pubblicitario, possono evitare l’imposta sulla pubblicità a determinate condizioni.
Con una recente sentenza (Cass. sent. n. 5337 del 04.03.13) la Cassazione ha appena chiarito che l’imposta sulla pubblicità per insegne, targhe e altri manifesti non si deve pagare se la superficie di questi ultimi non supera i cinque metri.
L’imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Tale norma si applica non solo alle insegne in senso stretto (quelle cioè che hanno la funzione di indicare ai clienti la sede dell’azienda), ma anche a quelle comunicazioni con un più esplicito scopo pubblicitario: ciò però a condizione che, oltre ad essere installate nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività, si mantengano nel predetto limite dimensionale dei 5 metri .
Indennità di accompagnamento anche agli extracomunitari privi della carta di soggiorno. I giudici di Palazzo della Consulta bocciano una norma contenuta nella finanziaria 2001. Si anche alla pensione di inabilità. Corte Costituzionale, sentenza numero 40 del 15.3.13.
*Avvocato