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Eolie, scuola&supplenze

di Bartolo Pavone*

Gent.ma Preside, mi consenta di rispondere alla sua nota con questo documento firmato dal Direttore Generale del Miur il dott. Luciano Chiappetta. 

Ecco la nota: Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010 Uff. III Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI. Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.

Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell’assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente. Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l’obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile
nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.

Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo
specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto. Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con
personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il
prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura
semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.

Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell’utilizzo di tali
risorse.

IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta .

Desidero precisare, inoltre, che nella vita scolastica eoliana svolgo attività sindacale da moltissimi anni ed sono un punto di riferimento per molti docenti e famiglie in materie di ordine scolastico. Perché la precisazione da lei fatta: “E’ opportuno a tale scopo rilevare che l’insegnate Pavone non è docente dell’”i.s. S Conti-Vainicher “ ma, da brevi ricerche effettuate sul campo, è invece in servizio in presso altra istituzione scolastica eoliana, in diverso ordine e grado d’istruzione”, mi consenta con la dovuta stima nei suoi riguardi di affermare: “ Scopru l’acqua to bagnolu” un simpatico detto antico eoliano. La saluto cordialmente.

*Dirigente sindacale regionale Anief

Eolie, scuola&supplenzeultima modifica: 2012-12-01T08:03:01+01:00da
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