La Siremar era stata infatti, ad ottobre 2011, aggiudicata alla Compagnia delle Isole dopo una procedura di gara più volte interrotta ed a più riprese riaperta che aveva di fatto consentito alla Compagnia delle Isole di supportare la propria offerta con una garanzia bancaria, inizialmente inesistente, emessa da Unicredit; tale garanzia bancaria tuttavia è emerso fu ottenuta da Compagnia delle Isole soltanto grazie all’intervento della Regione Siciliana che rilasciò una contro-garanzia alla stessa Unicredit per lintero importo garantito.
L’esistenza della contro-garanzia della Regione Siciliana era stata dalla Compagnia delle Isole prima sottaciuta agli organi della procedura (inducendoli quindi ad assegnare la Siremar a Compagnia delle Isole) e poi più volte negata anche nell’ambito del Giudizio Amministrativo, finquando la Società Navigazione Siciliana è entrata in possesso di copia della contro-garanzia della Regione Siciliana.
Il TAR preso atto della illegittimità dell’offerta presentata da Compagnia delle Isole ha annullato l’aggiudicazione di Siremar.
La sentenza ha altresì respinto tutti i motivi di ricorso incidentale presentati da Compagnia delle Isole confermando l’assoluta legittimità della partecipazione e dell’offerta di Società Navigazione Siciliana SpA che era quindi l’unica offerta valida.
A questo punto il Commissario Straordinario potrà decidere di ripetere la procedura di gara vigilando attentamente sul pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.