Fare pipì in strada è reato, anche se di notte o in un luogo appartato. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 40012/11 che bacchetta chi urina fra le macchine, uscito da un locale o dietro a un
cassonetto.
Per i giudici nascondersi non è una giustificazione e quindi se il gesto viene “percepito da terzi” scatta il reato.
La decisione è arrivata dopo un tipico caso di vita notturna arrivato sul tavolo dei giudici. Un ragazzo dopo una serata passata in discoteca fa pipì in strada, viene denunciato e il Giudice di pace lo assolve dal reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), perché «la condotta posta in essere dal prevenuto non era stata neppure percepita dai presenti».
Così, ricostruisce la Stampa, il Procuratore Generale decide di fare ricorso in Cassazione, affermando che nelle motivazioni del giudice di pace sarebbe stata fatta confusione tra gli atti osceni in luogo
pubblico (art. 527 c.p.) – che “richiede la visibilità dei genitali” – con quella degli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), “che invece richiede la sola possibilità di percezione del gesto contrario alla pubblica decenza”.
Scrive il Procuratore che “sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione come l’orinare in luogo pubblico”.
Alla fine l’ultima parola è spettata alla Cassazione per cui gli atti osceni in luogo pubblico offendono “in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto” e gli
atti contrari alla pubblica decenza “ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione” (Cass., sent. 2447/1985). Dunque urinare in strada non si può.