Cassazione&Sentenze

sleonepiccola1.jpgdi Salvatore Leone

Fare pipì in strada è reato, anche se di notte o in un luogo appartato. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 40012/11 che bacchetta chi urina fra le macchine, uscito da un locale o dietro a un
cassonetto.

Per i giudici nascondersi non è una giustificazione e quindi se il gesto viene “percepito da terzi” scatta il reato.

La decisione è arrivata dopo un tipico caso di vita notturna arrivato sul tavolo dei giudici. Un ragazzo dopo una serata passata in discoteca fa pipì in strada, viene denunciato e il Giudice di pace lo assolve dal reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), perché «la condotta posta in essere dal prevenuto non era stata neppure percepita dai presenti».

Così, ricostruisce la Stampa, il Procuratore Generale decide di fare ricorso in Cassazione, affermando che nelle motivazioni del giudice di pace sarebbe stata fatta confusione tra gli atti osceni in luogo
pubblico (art. 527 c.p.) – che “richiede la visibilità dei genitali” – con quella degli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), “che invece richiede la sola possibilità di percezione del gesto contrario alla pubblica decenza”.

Scrive il Procuratore che “sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione come l’orinare in luogo pubblico”.

Alla fine l’ultima parola è spettata alla Cassazione per cui gli atti osceni in luogo pubblico offendono “in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto” e gli
atti contrari alla pubblica decenza “ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione” (Cass., sent. 2447/1985). Dunque urinare in strada non si può.

Cassazione&Sentenzeultima modifica: 2012-01-25T16:06:37+01:00da leonedilipari
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CASSAZIONE&SENTENZE

jeep1.jpgdi Salvatore Leone*

CASSAZIONE.jpgL’amministrazione comunale è sempre responsabile della manutenzione delle strade anche se appalta ad una CASSAZIONE1.jpgsocietà esterna la cura di queste. Se quindi un cittadino scivola per strada su una buca o su una macchia d’olio è il Comune a dover rispondere in giudizio. Lo si evince dalla sentenza n.1691 della terza sezione civile della Cassazione. Il caso riguarda un cittadino caduto col motorino per una macchia d’olio su una strada di Roma.

Dire a un vicino di casa “te la farò pagare” durante una lite di condominio può non essere considerata una minaccia ma una “reazione di difesa” ai dispetti che si pensa di aver subito. Lo si evince dalla sentenza n.3492 della V sezione penale della Cassazione che ha annullato la condanna per minacce nei confronti di una donna di Enna. I supremi giudici sono stati chiamati a decidere sulla condanna al pagamento di 30 euro di multa inflitta alla donna che si era rivolta in questo modo ai vicini per una contesa che aveva richiesto anche l’intervento dei carabinieri.

*Avvocato  

CASSAZIONE&SENTENZEultima modifica: 2009-01-28T09:33:01+01:00da leonedilipari
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