Lipari, l’ordinanza del tar per il difensore civico

frizzo1.JPGIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la ECARNEVALEA.JPGpresente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 743 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Emanuele Carnevale, rappresentato e difeso dall’avv. Alessia Giorgianni, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a; contro Comune di Lipari in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Milena Sindoni, con domicilio eletto presso Milena Sindoni in Lipari, Segreteria; nei confronti di Francesco Rizzo, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Rizzo, con domicilio eletto presso Salvatore Romeo in Catania, via Filocomo, 79; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Consiglio comunale di Lipari n. 31 del 26.2.09 con la quale è stata revocata in autotutela la deliberazione n. 14 del 06.02.09 con la quale il Consiglio comunale del Comune di Lipari aveva eletto l’avv. Emanuele Carnevale difensore civico del Comune stesso; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso ivi compresa la seduta del Consiglio Comunale di Lipari del 08.03.2009 di cui non si conosce il numero.Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lipari in Persona del Sindaco P.T.; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Francesco Rizzo; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/05/2009 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che allo stato appare fondato il ricorso incidentale proposto da Francesco Rizzo in quanto il ricorrente principale è ineleggibile alla carica di difensore civico, avendo ricoperto la carica di consigliere comunale nel quadriennio precedente ed essendo detta carica qualificabile “amministratore locale”. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia , Sezione staccata di Catania, Sez. int. 3^, rigetta la domanda cautelare proposta con il ricorso di cui in epigrafe. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 05/05/2009 con l’intervento dei Magistrati: Calogero Ferlisi, Presidente Vincenzo Salamone, Consigliere, Estensore Dauno Trebastoni, Primo Referendario

 

 

 

Lipari, l’ordinanza del tar per il difensore civicoultima modifica: 2009-05-09T20:07:29+02:00da leonedilipari
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