Lipari&depuratore. “E meno male che si poteva mangiare dentro…”

sleone.jpgdi Salvatore Leone

La riunione che si è tenuta a Lipari relativamente all’ubicazione del l’impianto di depurazione in Canneto dentro, mi ha fatto ritornare indietro nel passato.

Ho potuto constatare con amarezza, che nonostante il tempo trascorso dalla realizzazione dell’impianto di pretrattamento (1970) ad oggi, nonostante l’evolversi ed il progresso, la politica vince sempre.

Allora, nonostante le battaglie e le perplessità che erano insorte nei politici del tempo, per la scelta del sito in pieno centro urbano, che non sapevano dare alcuna giustificazione limitandosi alle classiche frasi di stile (ancor oggi in voga per l’impianto di depurazione) “ormai le scelte sono state fatte, non è più possibile modificare le pendenze e gli schemi progettuali oggetto di studio…”

Il depuratore, purtroppo e a malincuore, per tutti coloro che animosamente si sono battuti verrà realizzato a Canneto Dentro, perché così vogliono coloro che gestiscono il futuro delle isole.

Andremo avanti così con tutti gli inconvenienti  per altri 40 anni. Poi si sceglierà un altro sito così come sta avvenendo adesso dopo la scelta sbagliata dell’impianto di pretrattamento.

La gravità di quanto sta accadendo non è solo l’aspetto relativo ed il comportamento dei responsabili dell’opera nei confronti di una collettività di persone che chiedevano spiegazioni in merito all’impianto di depurazione ma è quella che un provvedimento di “emergenza” senza alcun motivo si decide di trasferire l’impianto dall’originario sito previsto dallo strumento urbanistico nella zona di Pignataro a Canneto dentro. Il tempo chiarirà i motivi di tale scelta che certamente non sono quelli ridicoli illustrati alla popolazione, bensì quelli di volere permettere la realizzazione certamente di altre ben più importanti opere, in maniera tale da permettere il completamento del quadro della speculazione edilizia mediante interventi di deroghe allo strumento urbanistico. Bisogna solo avere pazienza ed attendere il decorso del tempo.

Ecco spiegate le ragioni perché quest’opera così importante, necessaria  e fondamentale per la collettività che nessuno purtroppo vuole vicino alla propria casa, non viene stranamente realizzata nel sito originario previsto nello strumento urbanistico vigente.

Tralasciando detto aspetto, voglio rammentare, (anche se il Consiglio Comunale in proposito ha redatto una relazione) che:

Secondo l’art. 16 della Legge n. 109/94 la progettazione delle opere pubbliche, nelle varie fasi previste, deve essere intesa ad assicurare, tra l’altro, la “conformità alle norme ambientali ed urbanistiche”.

A tale riguardo il regolamento attuativo della Legge n. 109/94 (D.P.R. n. 554/99, artt, 18 e 21), prevede che fin dalla fase iniziale (progetto preliminare) debba essere predisposto uno studio di prefattibilità ambientale.

Orbene nel caso di specie in nessuno dei livelli progettuali approvati è stato possibile verificare la fattibilità di un siffatto studio.

La “relazione tecnico descrittivo ed illustrativo” dovrebbe essere parte del progetto preliminare, mentre la “relazione tecnico descrittivo ed illustrativa” del progetto definitivo che si limita ad una elementare descrizione delle opere in progetto, “vista la particolare natura delle opere…”

Pertanto  tenuto conto di quanto affermato dall’avv. Pelaggi che la zona di Canneto Dentro è idonea perché è una zona degradata, ciò mal si concilia perché non vuol dire che bisogna continuare a degradarla ancora di più. Anzi dovrebbe essere il contrario in quanto nelle isole Eolie non dovrebbero esistere zone degradate in quanto patrimonio dell’Umanità.

A questo punto viene spontanea una domanda: di chi è la colpa di tutto questo degrado e da che cosa scaturisce il degrado lamentato?

Forse dalla realizzazione del mattaoio  comunale (opera pubblica) in totale stato di abbandono ed utilizzato per un fine diverso? Forse per la realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque con quei mostruosi tubi di scarico dei fumi che sembrano delle gigantesche marmitte di  auto? Di cui non si comprende come abbia potuto ottenere il nulla osta della Sovrintendenza? Certamente il degrado non è colpa degli isolani bensi dell’opera politica che ha realizzato in maniera disordinata tutte le dette opere pubbliche.

La zona di Canneto dentro, prima della realizzazione di tali opere era una zona d’incomparabile bellezza, percorrendo la strada si potevano ammirare la vegetazione spontanea con quei vecchi muri di contenimento che testimoniavano la naturalezza dei luoghi. Parte dei detti muri crollati nel tempo, sono letteralmente scomparsi lasciando aperte le relative ferite che aggiunte allo scempio delle opere pubbliche ivi collocate hanno determinato la convinzione da parte dell’avv. Pelaggi , che certamente non conosceva i predetti luoghi , a dire che Canneto dentro è zona degradata, e quindi può collocarsi il depuratore.

Né si può rimediare a tale scelta con la “relazione di compatibilità ambientale” che è parte del progetto definitivo e di quello esecutivo, secondo la quale “l’assetto del territorio non viene modificato in quanto la destinazione d’uso del sito rimane inalterata”.

Hanno valutato gli esperti la deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento nonché la violazione delle distanze minime dell’impianto dalle abitazioni?

La deliberazione  4 febbraio 1977 contiene,  le norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.

Tali norme prevedono la necessità di una fascia di rispetto che in ogni caso “non potrà essere inferiore ai 100 metri dalle abitazioni.”

Nel caso di specie, gli impianti progettati del depuratore esistente sono, tra l’altro, ubicati in prossimità di abitazioni, alle realizzande costruzioni artigianali e a ridosso del dissalatore delle acque.

Dette opere non possono coesistere insieme, ed in particolare con il dissalatore in quanto uno deve depurare i liquami e l’altro deve depurare le acque per uso domestico.

Figuriamoci cosa potrebbe accadere in una malaugurata ipotesi di rottura delle condotte dei liquami e delle acque.

Pertanto in  presenza di un depuratore situato a distanza di gran lunga inferiore a quella minima per le opere su menzionate,, il Comune non avrebbe potuto approvare la realizzazione dell’impianto in tale sito ove già esiste il deturpante dissalatore delle acque.

Non ho potuto verificare il potere del Commissario di agire in emergenza  per  consentire lo spostamento del depuratore dalla zona prevista nel piano regolatore ad una zona incompatibile qual è quella di Canneto dentro destinata ad insediamento industriale, in quanto, quando l’opera pubblica ricade su aree non destinate a servizi pubblici ovvero ricade su area a vincolo urbanistico decaduto l’approvazione del progetto deve avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 5, Legge n. 1/1978 e così occorre altresì provvedere alla adozione di variante dello strumento urbanistico generale, con conseguente trasmissione alla Regione per l’approvazione. Nel caso in specie, sembrerebbe da un lato che non vi è stata neppure l’indispensabile verifica di conformità del progetto approvato ala vigente disciplina urbanistica locale in quanto una parte dell’area di intervento è compresa nella zona a carattere industriale.

Quindi  l’intervento in progetto potrebbe essere in contrasto con lo strumento urbanistico in vigore con conseguente violazione delle norme della Legge quadro sui lavori pubblici che impongono la conformità delle opere approvate agli strumenti urbanistici.

Tra l’altro se non ricordo male, in prossimità dell’opera esiste un torrente  e quindi occorrerebbe approfondire l’aspetto del rischio idrogeologico dei torrenti con conseguente valutazione se l’area ove ricade il progettato  depuratore ricade  in fascia di riassetto fluviale ed in fascia di inondabilità , in quanto la disciplina su richiamata potrebbe vietare, a motivo dell’accertato rischio idraulico, la realizzazione di interventi di nuova edificazione nonché la realizzazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento di quelle esistenti (art. 14 N.A. e 15 N.A.).

Inoltre, sono state eventualmente previste le necessaria protezione dell’impianto mediante strutture adeguate, essendo lo stesso collocato in prossimità del torrente?

Gli atti esistenti non danno minimamente conto dell’avvenuta valutazione di tale specifica disciplina di settore,  con conseguente ed evidente inidoneità  ad attestare la conformità del progetto ad una disciplina idraulica non ancora approvata.

Ed ancora ai sensi dell’art. 15 Legge 26 ottobre 1995 n. 447 il progetto che riguarda opere relative ad infrastrutture che sono fonte di rumori è stato corredato da una documentazione di impatto acustico?

Sarebbe veramente cosa gradita potere approfondire la relazione di compatibilità ambientale,per verificare le caratteristiche di detto impianto al fine di potere verificare gli effetti indotti dall’impianto e gli strumenti per neutralizzare gli impatti, in relazione:

a) all’assetto del territorio, in cui l’impianto sarà inserito;

b) all’inquinamento del terreno, che sarà eliminato con lo smaltimento, a mezzo del trasporto in discarica, dei rifiuti solidi (grigliati, grassi, sabbie) e soprattutto dei fanghi di risulta del processo;

c) agli odori, dettagliatamente studiati, al fine di ridurli, con accorgimenti alla fonte quali “la rimozione molto frequente del grigliato e dei grassi, l’allontanamento delle sabbie dal dissabbiatore ed il loro immediato lavaggio, l’isolamento degli edifici di grigliatura/stacciatura e di disidratazione meccanica”;

d) ai rumori, per i quali sono previsti sistemi di insonorizzazione tali da ottenere il rispetto dei valori più restrittivi di cui alla Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997;

e) all’aerosol e ai rischi infettivi,  che dovranno essere rigorosamente esclusi con la previsione per tutte le fasi depurative di strutture chiuse che isolano completamente gli impianti dall’ambiente esterno;

f) all’igiene degli operatori, secondo le disposizioni, i pareri e le prescrizioni della competente A.S.L.;

g) all’analisi della sicurezza, con il rispetto di tutte le normative di settore (antinfortunistiche, di prevenzione e di sicurezza);

h) all’estetica;

i) al valore culturale ecologico, con la cura dell’estetica interna di giardinaggio e di pulizia dei locali;

l) alla viabilità, comodamente assicurata da un breve strada che consente l’accesso all’impianto dalla viabilità ordinaria comunale;

m)agli effetti sul corpo ricettore, in ordine ai quali “il controllo del processo depurativo consentirà di ricondurre entro i limiti di legge le concentrazioni delle diverse sostanze inquinanti presenti nella fognatura urbana”.

Se nei prossimi 40 anni, il depuratore necessitasse di ulteriore ampliamento, si penserà di spostarlo in altro sito così come oggi sta avvenendo per quello di pretrattamento?

Ed allora, comprendiamo il costo dell’opera, ove si muovono esperti, tecnici e consulenti che tanto subbuglio hanno destato nella popolazione eoliana, ci chiediamo: se abbiamo uno strumento urbanistico che ha già localizzato l’area per detta opera, rispettiamolo, altrimenti si finirà andando avanti con le varianti, con i patti territoriali, di stravolgere l’urbanistica che è stata concepita come “la scienza che si preoccupa della sistemazione e dello sviluppo delle città, nell’intento di assicurare, con il sussidio di tutte le risorse tecniche, la migliore posizione delle vie, degli edifici e degli impianti pubblici nonché delle abitazioni private, in modo che la popolazione vi possa avere una dimora sana, comoda e gradevole (DANGER).

A Lipari l’urbanistica sembra avere altri scopi:  quello di non perdere l’ultimo aliscafo del giorno che parte alle 17.

Lipari&depuratore. “E meno male che si poteva mangiare dentro…”ultima modifica: 2011-03-05T19:47:00+01:00da leonedilipari
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